Vendita online di farmaci vietati e finte visite mediche: la Cina ridefinisce i confini tra telemedicina e commercio elettronico

L’emersione di modelli sempre più sofisticati di distribuzione farmaceutica online pone questioni giuridiche particolarmente delicate sul piano della qualificazione delle attività svolte dalle piattaforme, delle responsabilità degli operatori sanitari e dell’effettività dei controlli pubblici, soprattutto quando la tecnologia viene utilizzata per aggirare divieti normativi formalmente esistenti.

In questo contesto si inserisce il caso recentemente reso pubblico dalla Procura Suprema del Popolo cinese (最高人民检察院), relativo alla vendita dissimulata di farmaci vietati online attraverso false “consulenze mediche” effettuate su piattaforme di e-commerce.

Secondo quanto emerso dall’attività istruttoria, alcune cliniche operanti su servizi digitali di “ricerca farmaci” consentivano agli utenti di acquistare medicinali inclusi nella lista dei prodotti vietati alla vendita online senza alcuna reale visita medica. Il sistema si fondava su procedure automatizzate di domanda-risposta tramite chat, prive di un effettivo accertamento clinico, alle quali seguiva direttamente la spedizione dei farmaci tramite corriere.

Il punto centrale della vicenda non riguardava soltanto la violazione delle norme sul commercio elettronico dei medicinali, ma soprattutto la qualificazione giuridica del rapporto instaurato con l’utente. Sebbene le strutture coinvolte tendevano infatti a ricondurre l’operazione nell’ambito dell’attività sanitaria e della telemedicina, l’autorità requirente ha ritenuto che il ricorso a questionari automatici costituisse una mera simulazione formale dell’atto medico, priva degli elementi sostanziali della diagnosi e della presa in carico terapeutica.

Attraverso audizioni pubbliche e il coinvolgimento coordinato di esperti del settore farmaceutico, autorità sanitarie, autorità di market supervision e rappresentanti delle piattaforme digitali, è stato così affermato un principio destinato ad avere rilevanza più ampia: quando l’interazione sanitaria è meramente apparente e funzionale esclusivamente alla consegna del farmaco, il rapporto giuridico prevalente resta quello di vendita commerciale del medicinale.

La conseguenza è particolarmente significativa sul piano regolatorio. La vicenda ha infatti determinato l’estensione dei poteri di vigilanza delle autorità di market supervision anche rispetto a condotte formalmente presentate come prestazioni sanitarie, favorendo inoltre la costruzione di un sistema di controllo congiunto tra autorità sanitarie e organismi di regolazione del commercio elettronico.

Di rilievo anche il metodo investigativo adottato dalla procura ferroviaria di Pechino, fondato su modelli di vigilanza giuridica basati su big data, acquisti simulati online, raccolta di prove elettroniche e verifiche ispettive sul campo. Un approccio che evidenzia come, nei mercati digitali, la tutela dell’interesse pubblico richieda strumenti di controllo capaci di leggere la sostanza economica delle operazioni oltre le forme contrattuali utilizzate dagli operatori.

Il caso mostra inoltre come le piattaforme digitali non possano più essere considerate meri intermediari tecnologici neutri. Le misure adottate successivamente — rafforzamento delle verifiche sui venditori, sistemi di alert sui rischi di transazione, controlli a campione sui farmaci e protocolli di cooperazione amministrativa — confermano una progressiva evoluzione verso modelli di responsabilizzazione crescente degli ecosistemi digitali nella gestione dei rischi sanitari.

La vicenda conferma inoltre la crescente attenzione delle autorità cinesi verso i rischi connessi alla distribuzione farmaceutica online e l’utilizzo di strumenti tecnologici di vigilanza giuridica per contrastare forme elusive dei divieti regolatori.

 

A cura di Avv. Andrea Sorgatoandrea.sorgato@studiozunarelli.com