Il Giudice di Pace di Trieste si è recentemente pronunciato su un ricorso promosso dallo Studio nell’interesse di una vittima di sinistro stradale. La persona danneggiata era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali ed era stata sbalzata a terra, riportando lesioni permanenti e subendo il danneggiamento di un prezioso orologio da polso in oro 18 kt.
L’istruttoria svolta dalla compagnia assicurativa del responsabile civile si era conclusa senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di danno patrimoniale, costituito dal costo di riparazione del segnatempo di lusso. Il danneggiato ha quindi adito il Giudice di Pace per ottenere il ristoro di tale voce di danno.
La compagnia assicurativa, evocata in giudizio unitamente al responsabile civile, ha sostenuto che mancasse la prova della proprietà dell’orologio in capo al danneggiato, nonché la dimostrazione che questi lo indossasse al momento del sinistro. Il danneggiato, difeso dall’Avv. Andrea Piras della sede di Trieste, ha invece argomentato che, ai fini del riconoscimento del danno, non è necessaria la prova della proprietà del bene, essendo sufficiente dimostrarne il possesso; che l’orologio era autentico; e che le modalità del sinistro erano pienamente compatibili con il danneggiamento dello stesso.
A sostegno di tale impostazione difensiva sono stati prodotti in giudizio la documentazione fotografica dell’orologio danneggiato, il relativo certificato di garanzia e il preventivo di riparazione rilasciato dal concessionario ufficiale.
Il Giudice di Pace, ritenendo che la documentazione versata in atti – dalla quale risultava la corrispondenza del numero di serie inciso sulla cassa dell’orologio con quello indicato nel certificato di garanzia e nel preventivo di riparazione – fosse idonea a dimostrare il possesso del bene in capo al danneggiato, considerate le modalità del sinistro e il fatto che il danneggiato avesse sin da subito richiesto all’assicurazione il rimborso delle spese di riparazione, ha condannato la compagnia assicurativa al ristoro integrale del rilevante costo di riparazione del bene.
La pronuncia in esame conferma il principio secondo cui la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno può spettare anche senza la prova della proprietà, purché si dimostri di esercitare sul bene un potere materiale, che, con riferimento a beni quali gli orologi di lusso, può essere efficacemente dimostrato mediante il numero di serie e il certificato di garanzia.
(a cura dell’Avv. Andrea Piras – andrea.piras@studiozunarelli.com)