Interscambio Pallet 2026: Cosa cambia davvero per obblighi di restituzione, DDT e buono Pallet

La disciplina sull’interscambio pallet è stata profondamente aggiornata dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, entrata in vigore il 18 dicembre 2025, che ha riscritto gli artt. 17-bis e 17-ter del D.L. 21/2022. Il nuovo assetto normativo rafforza la tracciabilità documentale, rende più stringenti gli obblighi di restituzione e attribuisce alle linee guida operative 2026 un ruolo centrale nell’interpretazione pratica della norma.

Obbligo di restituzione: resta anche con pallet rotti o danneggiati

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il fatto che l’obbligo di restituzione permane anche quando i pallet ricevuti presentano criticità, perché il nuovo art. 17-ter stabilisce espressamente che tale obbligo resta in capo al soggetto tenuto alla restituzione indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica dei pallet ricevuti. Le linee guida 2026 ribadiscono lo stesso principio e precisano che il ricevente non può usare questa circostanza per sottrarsi unilateralmente all’interscambio.

Regola 1:1 e standard del sistema-pallet

La regola generale resta quella della restituzione uno a uno. Il destinatario deve restituire un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche coerenti con quelle ricevute. Il riferimento tecnico non è lasciato a valutazioni interne, ma ai capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni dei sistemi-pallet applicabili, come EPAL, EUR-UIC e altri sistemi riconosciuti.

Le linee guida 2026 aggiungono un passaggio operativo molto importante: quando la qualità rileva, essa deve essere ricondotta a standard omogenei e verificabili, pubblicati dal sistema-pallet di riferimento. In altre parole, etichette interne o descrizioni non standardizzate non dovrebbero ridefinire l’oggetto dell’obbligazione. Per i pallet EPAL, ad esempio, la qualità viene ricondotta a classi oggettive e verificabili.

DDT: quantità, tipologia e qualità non si modificano unilateralmente

La riforma 2025 interviene in modo netto sul piano documentale. Il nuovo art. 17-ter prevede che tipologia, quantità e, a discrezione del proprietario, anche qualità dei pallet siano indicate nei documenti di trasporto del mittente e che tali dati non siano modificabili dal ricevente. È uno dei punti di maggior impatto applicativo, perché sposta la gestione delle contestazioni dal piano della modifica unilaterale del documento a quello della prova e della contestazione tempestiva.

Le linee guida operative 2026 chiariscono, inoltre, che la nozione di “documenti di trasporto” non coincide esclusivamente con il DDT in senso fiscale, ma comprende anche altri documenti formati per il trasporto, quali borderò e documentazione equivalente.

Buono pallet: titolo centrale nell’interscambio differito

Quando l’interscambio immediato non è possibile, entra in gioco il buono pallet, che la legge disciplina in modo molto più puntuale. Il buono deve contenere dati identificativi, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. In caso di omissione anche di uno solo dei requisiti informativi essenziali, il possessore può chiedere immediatamente il pagamento del valore di mercato dei pallet non restituiti.

La disciplina prevede inoltre che, in caso di mancata restituzione entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, il soggetto obbligato sia tenuto al pagamento di un importo parametrato al valore di mercato pubblicato dal sistema-pallet di riferimento. Le linee guida 2026 rafforzano il messaggio: il buono pallet è un’eccezione rispetto all’obiettivo principale della norma, che rimane l’effettivo interscambio dei pallet.

Contestazioni: servono tempestività e prova

Sotto il profilo operativo, la soluzione più prudente continua a essere quella della contestazione immediata delle eventuali difformità in punto di quantità, tipologia e, se indicata, qualità dei pallet ricevuti. Le linee guida operative 2026 confermano la facoltà di contestazione, ma la collocano all’interno di un sistema nel quale il ricevente non può correggere unilateralmente le indicazioni contenute nel documento di trasporto.

In tale contesto assumono particolare importanza, da un lato, le annotazioni tempestive sul DDT o sul documento di ritiro e, dall’altro, la predisposizione di un apparato probatorio adeguato, fondato su documentazione fotografica, registrazioni di magazzino e tracciature interne, purché tenute distinte rispetto al titolo documentale che governa l’interscambio.

Conclusione

Per imprese, operatori logistici, vettori e piattaforme distributive, il messaggio del 2026 è chiaro: l’interscambio pallet non si governa più con prassi interne non standardizzate, ma con documenti corretti, contestazioni tempestive e riferimento ai capitolati del sistema-pallet applicabile.

A cura di Iolanda Cavallo, Associate iolanda.cavallo@studiozunarelli.com