Con ordinanza del Tribunale di Ravenna (27 dicembre 2025), resa in un procedimento cautelare di sequestro conservativo di nave (nell’ambito della Convenzione di Bruxelles 10 maggio 1952), il Giudice ha affrontato – in via pregiudiziale – la questione della giurisdizione italiana, poiché, al momento del deposito del ricorso e della successiva emissione del provvedimento cautelare, la nave non si trovava ancora in acque territoriali italiane.
In considerazione di tale circostanza, pacifica e incontestata, la difesa della resistente aveva eccepito la carenza di giurisdizione italiana, evidenziando come il giudice adito fosse privo del potere di emettere il provvedimento cautelare.
Il Tribunale ha però rigettato l’eccezione, ritenendo comunque sussistente la propria giurisdizione per effetto di un fatto sopravvenuto nel corso del procedimento, ossia il successivo ingresso e ormeggio della nave nel territorio italiano, a Ravenna, avvenuto dopo l’instaurazione del cautelare.
Sul punto, il Tribunale ha valorizzato l’applicazione della L. 218/1995 (diritto internazionale privato), la quale, all’art. 8, prevede un’eccezione alla “perpetuatio iurisdictionis” (art. 5 c.p.c.), stabilendo che la giurisdizione italiana sussista anche se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.
Sempre mediante il richiamo alla citata legge, il Tribunale ha altresì evidenziato che l’art. 10 L. 218/1995 consente di affermare la giurisdizione italiana quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia (o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito).
La decisione – per quanto non risultino, allo stato, precedenti di legittimità conformi – presenta un rilevante interesse pratico, poiché valorizza l’idea che la giurisdizione possa consolidarsi anche in un momento successivo all’instaurazione del giudizio, qualora la nave entri in Italia dopo il deposito del ricorso e il provvedimento debba essere eseguito in Italia. Ne discende, in concreto, la possibilità per il ricorrente di ottenere la tutela cautelare anticipata, a condizione di documentare la futura eseguibilità in Italia e l’effettivo ingresso dell’unità nelle acque e/o nel porto italiani.
Sarà certamente interessante verificare se emergeranno ulteriori decisioni conformi, così da comprendere se tale orientamento sia destinato a consolidarsi, oppure se verrà superato da un’impostazione più rigorosa, maggiormente ancorata al criterio della sussistenza della giurisdizione al momento della proposizione della domanda.
A cura dell’avv. Federico Tassinari – mail: federico.tassinari@studiozunarelli.com