Nelle forniture internazionali, e, in particolar modo, nel rapporto con i fornitori asiatici, il mancato rispetto dei termini di consegna può provocare conseguenze significative sulla programmazione produttiva e sugli obblighi commerciali dell’acquirente. Accettare la merce in ritardo può essere una necessità, ma occorre prestare attenzione affinché tale decisione non comprometta il diritto di ottenere penali contrattuali o il risarcimento dei danni.
Il problema: accettare la consegna significa accettare il ritardo?
Quando un fornitore cinese comunica che non riuscirà a rispettare il termine contrattualmente previsto, l’acquirente si trova spesso davanti a una scelta complessa: rifiutare una consegna tardiva, con il rischio di compromettere la propria attività, oppure consentire la spedizione posticipata per garantire la continuità delle forniture.
La seconda opzione è frequentemente quella più ragionevole sul piano commerciale. Tuttavia, il consenso dell’acquirente a una spedizione tardiva deve essere formulato con particolare attenzione, per evitare che possa essere interpretato, o utilizzato in sede giudiziale, come una modifica del termine contrattuale originario o una rinuncia, espressa o implicita, ai rimedi derivanti dal ritardo.
Occorre distinguere, infatti, tra la semplice accettazione di una prestazione tardiva, la concessione di un termine supplementare e la modifica consensuale delle obbligazioni contrattuali. Si tratta di situazioni che possono produrre conseguenze giuridiche differenti.
Il quadro giuridico: CISG e diritto cinese
Nei contratti di vendita internazionale tra imprese italiane e cinesi può trovare applicazione la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), salvo che le parti ne abbiano validamente escluso l’applicazione o ricorrano altre circostanze che ne impediscano l’operatività.
L’articolo 45 CISG riconosce all’acquirente una serie di rimedi in caso di inadempimento del venditore, compreso il diritto al risarcimento del danno.
Particolarmente rilevante è l’articolo 47(2) CISG, secondo cui, durante il termine supplementare eventualmente concesso al venditore, l’acquirente conserva il diritto di richiedere il risarcimento per il ritardo nell’adempimento, pur essendo soggetto a determinate limitazioni nell’esercizio degli altri rimedi.
Un’ulteriore disposizione da considerare è l’articolo 29 CISG, relativo alla modifica consensuale del contratto. In tale contesto, anche le comunicazioni e i comportamenti delle parti possono assumere rilievo nella ricostruzione degli accordi intervenuti.
Qualora trovi applicazione il diritto cinese, occorrerà inoltre considerare le disposizioni del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese in materia di responsabilità contrattuale, modifiche degli accordi e penali per inadempimento, con particolare riferimento all’articolo 585.
Non esiste, pertanto, una regola generale secondo cui la mera accettazione della merce tardiva determina automaticamente la perdita del diritto al risarcimento. Il rischio dipende dal diritto applicabile, dal contenuto del contratto e, soprattutto, dalle modalità con cui l’acquirente ha gestito il ritardo.
Il rischio delle proroghe e delle rinunce implicite
Una delle situazioni più delicate si verifica quando il fornitore chiede all’acquirente di confermare una nuova data di spedizione.
Una risposta apparentemente innocua, come l’accettazione senza riserve di una nuova scadenza, potrebbe essere successivamente invocata dal fornitore per sostenere che le parti abbiano modificato il contratto originario, con possibili conseguenze sulle penali e sulle richieste risarcitorie.
Il rischio aumenta quando la nuova data viene inserita in un ordine modificato, in una conferma contrattuale o in un accordo che non chiarisce la sorte delle responsabilità già maturate.
Analogamente, occorre prestare attenzione alla sottoscrizione di documenti contenenti dichiarazioni di pieno adempimento o formule liberatorie, soprattutto quando l’acquirente non abbia ancora quantificato i danni provocati dal ritardo.
L’elemento decisivo è evitare che un’autorizzazione necessaria per ragioni commerciali assuma involontariamente il significato di una rinuncia giuridica.
Come autorizzare la spedizione tardiva tutelando i propri diritti
Dal punto di vista operativo, l’acquirente dovrebbe adottare alcune precauzioni.
- In primo luogo, è opportuno contestare per iscritto il mancato rispetto della scadenza originaria, identificando il contratto, l’ordine interessato e il termine non rispettato.
- In secondo luogo, l’autorizzazione alla spedizione dovrebbe chiarire se viene concessa esclusivamente per consentire l’esecuzione della fornitura, senza modificare retroattivamente le obbligazioni contrattuali.
- In terzo luogo, è consigliabile inserire un’espressa riserva dei diritti, precisando che l’accettazione della consegna tardiva non costituisce rinuncia alle eventuali penali, ai danni risarcibili e agli altri rimedi disponibili.
Tali precauzioni devono essere adattate al contratto e alla legge applicabile: una riserva formulata unilateralmente, infatti, non può automaticamente neutralizzare gli effetti di un’eventuale modifica contrattuale già perfezionata.
Prevenire il rischio già nella redazione del contratto
La gestione efficace dei ritardi dovrebbe iniziare prima dell’inadempimento.
Nei contratti con fornitori cinesi è consigliabile definire con precisione i termini di consegna, distinguendo la data di completamento della produzione da quelle di spedizione e consegna, anche alla luce degli Incoterms eventualmente adottati.
Dovrebbero inoltre essere disciplinati gli effetti del ritardo, le eventuali penali, le condizioni per concedere proroghe e le modalità attraverso cui l’acquirente può autorizzare una spedizione tardiva senza rinunciare ai rimedi contrattuali.
Particolare attenzione merita una clausola che escluda, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, che la mera tolleranza del ritardo o l’accettazione della merce costituiscano rinuncia ai diritti dell’acquirente.
Conclusioni
Accettare una consegna tardiva e conservare il diritto al risarcimento non sono obiettivi necessariamente incompatibili. È tuttavia fondamentale che l’acquirente distingua la decisione commerciale di ricevere la merce dalla volontà giuridica di modificare il contratto o rinunciare alle proprie pretese. Una tempestiva contestazione del ritardo, accompagnata da un’autorizzazione circoscritta alla spedizione e da un’espressa riserva dei diritti, può contribuire a ridurre il rischio di contestazioni successive.
In un contesto nel quale la continuità delle forniture è spesso essenziale, la corretta gestione documentale dei ritardi costituisce quindi uno strumento importante di protezione degli interessi dell’acquirente.
Avv. Luigi Zunarelli, Desk Cina. luigi.zunarelli@studiozunarelli.com