Divieto distruzione prodotti invenduti 2026: le deroghe del Regolamento UE 2026/296

La gestione delle eccedenze di magazzino affronta una svolta normativa cruciale per le imprese che operano nel mercato europeo. Il Regolamento delegato (UE) 2026/296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 aprile 2026, integra il precedente impianto normativo europeo sulla sostenibilità e fissa la sua piena applicazione a partire dal 19 luglio 2026.

Questo atto definisce in modo tassativo le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti, integrando le disposizioni del Regolamento quadro (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign).

L’obiettivo del legislatore europeo è duplice. Da un lato garantire l’applicazione rigorosa dei principi di economia circolare, dall’altro evitare distorsioni del mercato, tutelando la competitività aziendale.

I motivi della deroga: quando la distruzione è ammessa

Il divieto generale di distruzione, che riguarderà inizialmente i settori del tessile, dell’abbigliamento e delle calzature, punta a ridurre l’impatto ambientale delle merci residue. Tuttavia, la Commissione Europea ha previsto scenari eccezionali in cui lo smaltimento rimane l’unica opzione.

La distruzione dei beni di consumo invenduti sarà consentita esclusivamente in casi specifici, quali:

  1. pericolosità e sicurezza: prodotti che presentano rischi accertati per la salute umana o per l’ambiente;
  2. contaminazione o deterioramento: merci danneggiate in modo irreversibile durante il trasporto o lo stoccaggio;
  3. incompatibilità normativa: beni che non rispettano più gli standard legali di conformità e non possono essere modificati;
  4. diritti di proprietà intellettuale: prodotti contraffatti o sequestrati che devono essere distrutti.
  5. inidoneità alla donazione: beni rifiutati dagli enti benefici o non idonei al ricondizionamento per motivi oggettivi.

Gli obblighi documentali e operativi per gli operatori

Per poter legittimamente beneficiare delle deroghe ed evitare contestazioni dalle autorità nazionali, il Regolamento impone precisi adempimenti di verifica e tracciabilità:

    • Conservazione quinquennale: la documentazione giustificativa (es. periti, rapporti tecnici, verbali di prova o decisioni giudiziarie) deve essere conservata per 5 anni dalla distruzione e fornita in formato elettronico alle autorità entro 30 giorni dalla richiesta;
    • Gerarchia dei rifiuti: in caso di distruzione autorizzata, l’operazione deve seguire le priorità della direttiva 2008/98/CE, preferendo sempre il riciclaggio rispetto al recupero energetico o allo smaltimento in discarica;
    • Obbligo di dichiarazione: gli operatori economici devono obbligatoriamente fornire al gestore del trattamento dei rifiuti una dichiarazione scritta che indichi chiaramente la specifica deroga applicata al lotto consegnato.