Il criterio dei netti patrimoniali rappresenta il parametro, alternativo e residuale, per il giudice per quantificare in via equitativa il danno risarcibile dagli amministratori di società nelle ipotesi in cui si accerti la loro responsabilità per mala gestio, così come sancito dall’art. 2486, 3° comma c.c.
La normativa di riferimento
In sintesi, l’articolo in parola ha introdotto una presunzione legale che consente, una volta accertata la responsabilità dell’organo gestorio, di quantificare il danno risarcibile nella differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica – o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura – e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento.
Se, nel suddetto lasso temporale, il patrimonio netto è peggiorato, la differenza negativa rappresenta il danno imputabile alla mala gestio dell’amministratore.
Per legge, è infatti compito dell’amministratore rilevare il verificarsi di una causa di scioglimento e di avviare, da quel momento, una gestione conservativa del patrimonio sociale, al fine di tutelare gli interessi di soci e creditori.
In tale contesto, i netti patrimoniali rappresentano un criterio volto a semplificare la quantificazione del danno ogniqualvolta si renda particolarmente difficoltoso individuare e quantificare i danni provocati dall’amministratore rispetto alle singole condotte gestorie poste in essere.
All’amministratore è, in ogni caso, consentito di fornire prova contraria rispetto alla quantificazione risultante dall’applicazione del citato criterio.
La sentenza del Tribunale di Bologna
In applicazione della citata normativa, il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando in una causa patrocinata dall’Avv. Sgattoni – Junior Partner di Zunarelli Studio Legale Associato – ha condannato l’amministratore unico di una S.r.l., al risarcimento dei danni causati alla società, quantificandoli nella differenza tra il patrimonio netto risultante alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento – non rilevata dall’amministratore – e quello risultante al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Nella vicenda in questione, infatti, è emerso attraverso le allegazioni e produzioni di parte che l’amministratore convenuto avesse ritardato l’apertura della liquidazione celando il reale stato di dissesto e occultando la perdita del patrimonio netto della S.r.l. attraverso artifici contabili, che hanno consentito la prosecuzione dell’attività, nonostante le perdite subite.
A cura dell’Avv. Elisabetta Sgattoni, Junior Partner (elisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com).