Dal 1° ottobre 2026 gli operatori che importano nell’Unione europea determinati prodotti siderurgici dovranno prestare particolare attenzione a un nuovo elemento documentale: la prova del Paese in cui l’acciaio è stato effettivamente fuso e colato.
La nuova disciplina risponde all’esigenza dell’Unione europea di rafforzare il controllo sui flussi di acciaio importato, prevenendo fenomeni di elusione e triangolazioni commerciali non coerenti con il nuovo regime tariffario.
La novità si inserisce nel nuovo quadro europeo sulle importazioni di acciaio, introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1384 e completato, sul piano operativo, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963. La disciplina interessa le categorie di prodotti siderurgici individuate dalla normativa europea, tra cui diverse tipologie di semilavorati e prodotti finiti classificati nei capitoli 72 e 73 della Nomenclatura combinata.
Il criterio del cosiddetto melt and pour non guarda semplicemente al Paese dell’ultima lavorazione o trasformazione del prodotto. Al contrario, richiede di risalire alla fase iniziale del processo siderurgico, ossia al luogo in cui il metallo è stato per la prima volta prodotto allo stato liquido e successivamente colato fino al raggiungimento del primo stato solido.
Sul piano pratico, l’importatore dovrà essere in grado di presentare alla dogana una documentazione idonea a dimostrare:
- il Paese di fusione e colata dell’acciaio;
- il numero di colata, o heat number;
- la riconducibilità di tali informazioni alla merce effettivamente importata.
Per agevolare l’avvio del nuovo sistema, è prevista una fase transitoria fino al 30 settembre 2027. Durante tale periodo potranno assumere rilievo anche documenti commerciali, tecnici o doganali, quali fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, ordini di acquisto, contratti, dichiarazioni dei fornitori, documentazione produttiva, documenti doganali del Paese esportatore e corrispondenza commerciale.
Per le imprese, l’impatto è immediatamente operativo. Sarà opportuno verificare con anticipo se i fornitori siano in grado di rilasciare certificati completi, coerenti e riferibili alle specifiche partite di merce importate.
In vista dell’entrata in vigore delle nuove regole, gli importatori dovrebbero quindi aggiornare le proprie procedure interne, adeguare le clausole contrattuali con i fornitori e coordinarsi con spedizionieri e rappresentanti doganali, così da evitare ritardi nello svincolo della merce o contestazioni in fase di controllo.
A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla e dell’Avv. Federica Fantuzzi