Eruzioni dell’Etna e chiusure dello scalo di Catania: circostanze eccezionali e obblighi dei vettori aerei

Le ripetute sospensioni e limitazioni operative che, nell’agosto 2026, hanno interessato l’Aeroporto di Catania-Fontanarossa a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della presenza di cenere vulcanica hanno nuovamente posto al centro dell’attenzione il regime dei diritti dei passeggeri previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

La particolare natura dell’evento consente di distinguere nettamente sia l’eventuale esonero del vettore dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria, che gli obblighi di rimborso, riprotezione e assistenza che permangono nei confronti dei passeggeri coinvolti.

L’evento vulcanico e l’eventuale esonero dalla compensazione pecuniaria

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 non utilizza, ai fini dell’esonero dalla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 5, paragrafo 3, la categoria della “forza maggiore”, facendo invece riferimento alla nozione autonoma di diritto dell’Unione di “circostanze eccezionali”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha già affrontato direttamente il problema degli effetti di un’eruzione vulcanica sul traffico aereo. Nella causa C-12/11, McDonagh c. Ryanair, relativa alla chiusura di una parte dello spazio aereo europeo conseguente all’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, la Corte ha riconosciuto che un evento di tale natura integra una “circostanza eccezionale” ai sensi del Regolamento.

Analogamente, la presenza di cenere vulcanica e le conseguenti limitazioni o chiusure dello spazio aereo adottate per ragioni di sicurezza sono, in linea di principio, eventi estranei al normale esercizio dell’attività del vettore e sottratti al suo effettivo controllo.

Ciò non significa, tuttavia, che ogni cancellazione o ritardo verificatosi durante l’emergenza comporti automaticamente l’esclusione della compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento, pari, a seconda della tratta, a 250, 400 o 600 euro. Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, spetta infatti al vettore dimostrare non soltanto l’esistenza della circostanza eccezionale, ma anche che essa abbia concretamente determinato la cancellazione o il ritardo del volo interessato e che le relative conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure ragionevolmente esigibili.

Il principio è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia ed è stato recentemente ribadito anche dalla Corte di Cassazione. In particolare, con le ordinanze n. 9002 del 9 aprile 2026 e n. 20489 del 17 giugno 2026, la Terza Sezione civile ha sottolineato la necessità di una prova specifica sia della circostanza eccezionale, sia del nesso causale con il singolo volo, non essendo sufficiente il generico richiamo a un evento esterno o ai suoi asseriti “effetti a catena”.

Gli obblighi di rimborso, riprotezione e assistenza restano in vigore

La circostanza eccezionale può incidere sull’eventuale obbligo di compensazione pecuniaria, ma non elimina gli ulteriori diritti riconosciuti ai passeggeri dagli artt. 8 e 9 del Regolamento.

In caso di cancellazione, il vettore deve anzitutto offrire al passeggero la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto e la riprotezione verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; in alternativa, il passeggero può optare per una riprotezione in una data successiva di propria convenienza, nei limiti della disponibilità dei posti.

La CGUE ha inoltre chiarito che, ai fini dell’adozione delle misure ragionevoli richieste dal Regolamento, il vettore non può, in linea di principio, limitarsi a considerare esclusivamente i propri voli, ma deve valutare anche soluzioni alternative operate da altri vettori, salvo che ciò comporti un sacrificio insopportabile rispetto alle capacità dell’impresa. La Corte di Giustizia, nella causa C-74/19, Transportes Aéreos Portugueses, ha chiarito che, nell’ambito delle misure ragionevoli esigibili dal vettore, devono essere prese in considerazione anche soluzioni alternative, dirette o indirette, eventualmente operate da altri vettori, salvo che non vi siano posti disponibili o che tale soluzione comporti per la compagnia un sacrificio insopportabile alla luce delle capacità dell’impresa nel momento considerato.

Una disciplina specifica riguarda inoltre il dirottamento verso un aeroporto alternativo. Qualora il volo atterri in un aeroporto diverso da quello originariamente previsto ma idoneo a servire la medesima città o regione, l’art. 8, paragrafo 3, impone al vettore di sostenere il costo del trasferimento dall’aeroporto alternativo a quello indicato nella prenotazione o, previo accordo con il passeggero, verso un’altra destinazione vicina. La Corte di Giustizia, nella causa C-826/19, Austrian Airlines, ha precisato che tale presa in carico deve essere proposta dal vettore di propria iniziativa.

Diverso è il caso in cui, a seguito della cancellazione, la riprotezione venga organizzata con partenza da un diverso aeroporto. Anche in questa ipotesi la soluzione proposta deve rendere effettivo il diritto alla riprotezione in condizioni comparabili e senza trasferire indebitamente sul passeggero i costi necessari all’esecuzione della soluzione alternativa; le concrete modalità devono tuttavia essere valutate alla luce delle caratteristiche della riprotezione predisposta.

Voucher, mancata assistenza e altre criticità applicative

Il vettore non può imporre unilateralmente un voucher in sostituzione del rimborso monetario. Il rimborso mediante buoni di viaggio presuppone una scelta libera e informata del passeggero, come precisato dalla CGUE nella causa C-76/23, Cobult UG c. TAP Air Portugal SA.

Qualora la compagnia non fornisca l’assistenza dovuta, il passeggero può provvedere autonomamente e chiedere il rimborso delle spese sostenute, purché queste risultino necessarie, appropriate e ragionevoli e siano adeguatamente documentate.

Gli obblighi previsti dal Regolamento gravano sui vettori aerei operativi cui esso si applica, indipendentemente dal modello commerciale adottato e, quindi, senza distinzione tra vettori tradizionali e vettori low cost.

In definitiva, l’eruzione vulcanica può escludere, ricorrendone i presupposti, la compensazione pecuniaria; non esclude invece il diritto del passeggero all’informazione, al rimborso o alla riprotezione e all’assistenza prevista dalla normativa europea.

 

A cura del Dott.ssa Lucia Turco  – lucia.turco@studiozunarelli.com