Una recente vicenda seguita dallo Studio offre l’occasione per richiamare un principio di particolare rilievo per il settore della nautica da diporto commerciale e per gli operatori che prestano servizi su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati.
Il caso riguardava un’unità da diporto commerciale battente bandiera extra-UE, di proprietà di una società estera, presente in Italia in regime di ammissione temporanea presso un cantiere navale per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e ripristino.
La questione centrale era stabilire se tali prestazioni dovessero essere assoggettate a IVA oppure se potessero beneficiare del regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
L’art. 9, comma 1, n. 9, del DPR 633/1972 prevede la non imponibilità IVA per i trattamenti di cui all’art. 176 TULD eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che, con riferimento ai mezzi di trasporto in regime di ammissione temporanea, possono rientrare tra le attività ammissibili gli interventi sullo scafo, sulle carene e sui ponti, nonché lavori di verniciatura, lucidatura, falegnameria, manutenzione e riparazione di impianti, apparati, sistemi propulsivi, sale macchine e interni.
Ne consegue che, in presenza di tali presupposti, l’IVA non dovrebbe essere applicata in fattura.
Qualora il fornitore l’abbia invece addebitata, l’imposta può risultare indebitamente corrisposta.
In caso di fatture emesse con IVA per prestazioni che avrebbero dovuto beneficiare della non imponibilità, l’armatore non può, di regola, chiedere direttamente il rimborso all’Erario: il rimedio ordinario consiste nell’agire nei confronti del fornitore che ha emesso le fatture e incassato l’imposta, chiedendone la restituzione.
Il fornitore potrà poi valutare gli strumenti fiscali disponibili per recuperare l’IVA eventualmente versata, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
La vicenda conferma l’importanza di una corretta verifica preventiva dello status doganale dell’unità, del regime di ammissione temporanea e della natura degli interventi eseguiti.
Nel settore nautico, una non corretta qualificazione fiscale delle prestazioni può comportare l’addebito indebito dell’IVA, con conseguenti profili restitutori e possibili contenziosi tra armatore e prestatore del servizio.
Per questo motivo, nel caso di yacht commerciali esteri in ammissione temporanea, è essenziale valutare sin dall’inizio se i lavori richiesti rientrino tra quelli ammessi al regime di non imponibilità IVA.
(a cura dell’Avv. Federica Fantuzzi – federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)