Contratti EXW: attenzione a chi effettua il carico

Molte imprese italiane privilegiano termini di resa EXW – Ex Works / Franco fabbrica perché consente, almeno sul piano commerciale, di trasferire in modo anticipato al compratore costi e rischi del trasporto.

La clausola EXW non esaurisce il tema delle responsabilità connesse alla consegna della merce. Quando il venditore interviene materialmente nelle operazioni di carico, entrano in gioco profili di responsabilità che prescindono dal riparto di costi e rischi previsto dagli Incoterms.

Gli Incoterms disciplinano infatti obblighi, costi e passaggio del rischio nel contratto di vendita, ma non sostituiscono né il contratto di trasporto né gli obblighi previsti dalla legge a carico dei soggetti che intervengono nella fase esecutiva della movimentazione.

EXW: cosa disciplina realmente

Secondo la formulazione ICC, con la resa EXW il venditore adempie mettendo la merce a disposizione del compratore presso i propri locali o in altro luogo convenuto. Nella configurazione “pura” della clausola, il venditore non è tenuto a caricare la merce sul mezzo inviato dal compratore: tale attività resta a carico e a rischio del buyer.

Non a caso, la stessa ICC considera EXW una regola tendenzialmente più adatta al commercio domestico e suggerisce di valutare con attenzione l’impiego di FCA quando la merce è destinata all’estero o quando il venditore interviene, anche di fatto, nella consegna al vettore.

Contratto di vendita e contratto di trasporto: piani distinti

Sotto il profilo giuridico, occorre mantenere fermo un principio essenziale: contratto di vendita e contratto di trasporto sono autonomi. Il fatto che nel contratto di compravendita sia prevista una resa EXW non modifica automaticamente il contenuto del rapporto di trasporto, né vale a neutralizzare le responsabilità che la normativa attribuisce ai soggetti che materialmente prendono parte alle operazioni logistiche.

In altri termini, il riparto del rischio “commerciale” tra venditore e compratore non coincide necessariamente con il riparto delle responsabilità derivanti dalla concreta esecuzione del trasporto.

Il nodo operativo: l’EXW “caricato” dal venditore

Il profilo critico emerge quando, nonostante la clausola EXW, il venditore provvede materialmente a caricare la merce sul veicolo del compratore o del vettore. In tal caso, assume rilievo la disciplina del d.lgs. 286/2005, che individua nel caricatore il soggetto che consegna la merce al vettore curandone la sistemazione sul veicolo e gli attribuisce specifiche responsabilità, in particolare in relazione alla massa limite e alla corretta sistemazione del carico.

Ne consegue che il richiamo alla clausola EXW non è, di per sé, sufficiente a escludere responsabilità quando il venditore intervenga concretamente nella fase del carico. A ciò si aggiungono, ove le operazioni si svolgano presso il sito del venditore, i consueti obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, cooperazione e coordinamento tra i soggetti presenti.

Il dato centrale è quindi questo: l’Incoterm disciplina il rapporto commerciale tra le parti; la responsabilità pubblicistica deriva dall’attività effettivamente posta in essere.

Quando il venditore cura il carico, il mero richiamo alla clausola EXW non è sufficiente a escludere la rilevanza degli obblighi previsti dalla normativa sull’autotrasporto e, più in generale, dalle regole poste a tutela della sicurezza della circolazione.

Sul piano operativo, è quindi essenziale evitare disallineamenti tra assetto contrattuale e prassi aziendale. Se il venditore non intende assumere alcun ruolo nel caricamento, EXW deve essere applicata in modo rigoroso. Se invece il carico viene normalmente eseguito dal venditore o presso il suo stabilimento con propri addetti, è opportuno valutare l’adozione di una resa più coerente, quale FCA.

Anche quando si scelga di mantenere EXW, resta consigliabile disciplinare con precisione gli aspetti operativi più sensibili, quali accesso dei vettori, idoneità dei mezzi, limiti di peso, modalità di stivaggio, riparto delle attività e procedure di sicurezza.

Conclusioni

La clausola EXW non significa che il trasporto sia “fuori dal radar” del venditore. Significa, più semplicemente, che nel contratto di vendita costi e rischi commerciali si trasferiscono in una fase anticipata al compratore.

Tuttavia, quando il venditore consegna la merce al vettore curandone la sistemazione sul veicolo, egli entra in un’area di responsabilità che la legge italiana presidia autonomamente. Ed è proprio questo il punto che, nella pratica, molte imprese tendono a sottovalutare: non tanto il contenuto astratto dell’Incoterm, quanto gli effetti giuridici della concreta attività di carico.

 

A cura dell’Avv. Iolanda Cavallo, Associate – iolanda.cavallo@studiozunarelli.com