Nel trasporto internazionale, così come in quello nazionale, il mancato pagamento del nolo viene spesso considerato dai vettori un rischio fisiologico, nonostante le maggiori tutele che il nostro ordinamento accorda ai crediti dei vettori rispetto a quelli degli altri operatori commerciali (vedasi, ad esempio, l’azione diretta ex art. 7ter del D.gs 287/05, o il diritto di ritenzione esercitabile anche su merci diverse rispetto a quelle che hanno generato il credito).
Una recente iniziativa giudiziaria promossa da Alfa, assistita dagli Avv.ti Prof. Campailla e Fantuzzi, dimostra che esistono anche ulteriori strumenti per tutelare efficacemente i crediti vettoriali. La società Alfa, che non era riuscita ad ottenere il pagamento del nolo dal committente che le aveva affidato il trasporto, ha ottenuto dal giudice italiano un decreto ingiuntivo nei confronti di Beta, destinataria estera della merce, per crediti derivanti da trasporti internazionali regolarmente documentati da CMR. Proprio in forza dell’art. 13 della Convenzione CMR il destinatario che accetta la merce può essere chiamato a rispondere del pagamento dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. Non solo: la competenza è stata radicata in Italia in quanto luogo di presa in carico della merce, sulla base dell’art. 31 CMR, confermando che anche nei rapporti transfrontalieri è possibile agire davanti al giudice italiano.
Il medesimo principio può sicuramente essere applicato anche ai trasporti nazionali, per effetto dell’art. 1689 cod. civ., che contiene principi analoghi a quelli dell’art. 13 CMR.
La vicenda risulta di particolare interesse, in quanto evidenzia un profilo strategico per vettori e operatori logistici: una gestione attenta della documentazione di trasporto e una corretta impostazione della domanda giudiziale possono trasformare un insoluto in un credito concretamente recuperabile.
(A cura degli Avv.ti Prof. Massimo Campailla e Federica Fantuzzi, mail: trieste@studiozunarelli.com)