Autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada bilaterali e CEMT: le nuove regole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la dematerializzazione operativa dal 2026

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto Direttoriale del 22 settembre 2025, ha proceduto a un aggiornamento organico delle disposizioni applicative del D.M. 2 agosto 2005, n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada, in vista anche dell’avvio della digitalizzazione delle licenze CEMT.

La riforma, che abroga il precedente impianto del 2013 e che riguarda sia autorizzazioni CEMT che autorizzazioni bilaterali, introduce novità di rilievo riguardanti le tipologie di veicoli ammissibili, i limiti quantitativi di assegnazione dei permessi e, soprattutto, l’avvio della gestione digitale delle licenze CEMT e i profili di governance in questo nuovo contesto operativo.

E’ poi recentemente stata adottata la Circolare del 27 gennaio 2026 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che ha chiarito alcuni profili operativi.

Ampliamento della flotta ammissibile: introdotti i veicoli in locazione senza conducente

Una delle novità più significative riguarda il requisito della “disponibilità” del parco veicolare.

Per l’ottenimento delle autorizzazioni, le imprese possono ora computare veicoli con massa complessiva di 3,5 tonnellate detenuti in locazione/noleggio senza conducente, oltre che i veicoli in leasing e in caso di vendita con riserva di proprietà. Le ipotesi di ottenimento di informazioni, dunque, non sono limitate alle ipotesi di detenzione dei veicoli di proprietà.

Il decreto estende esplicitamente la disciplina anche alle imprese titolari di licenza per il trasporto in conto proprio (o che utilizzano veicoli immatricolati a tale uso) con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Requisiti soggettivi e meccanismi di “Pooling”

Il decreto conferma l’accesso alle autorizzazioni per le imprese iscritte al REN e all’Albo (conto terzi) e per i titolari di licenza in conto proprio.

Per consorzi e cooperative a proprietà divisa, viene introdotta la facoltà di “pooling” dei punteggi: in sede di domanda CEMT, per cui è possibile sommare i punteggi di tutti o di alcuni membri indicati, ottimizzando la posizione in graduatoria per l’assegnazione dei titoli.

Licenze CEMT: tetti massimi e logbook digitale

Il nuovo sistema definisce criteri stringenti per il rinnovo e l’assegnazione delle licenze CEMT:

Innanzitutto, ai fini del rinnovo è necessario dimostrare di aver effettuato almeno 8 viaggi nei primi 11 mesi dell’anno, con regole di calcolo proporzionali se la titolarità è più breve.

La prova d’uso del titolo autorizzatorio è rilevata tramite compilazione del logbook digitale nella piattaforma dedicata. A tal proposito, l’impresa che esegue il trasporto è tenuta ad inserire regolarmente i dati relativi ai viaggi effettuati nella suddetta piattaforma.

Il decreto fissa, inoltre, un tetto massimo di 30 autorizzazioni rinnovabili/assegnabili per singola impresa nell’ambito della procedura di rinnovo.

Le autorizzazioni CEMT rimaste disponibili dopo i rinnovi confluiscono in una graduatoria unica.

La partecipazione è riservata alle imprese che non hanno ottenuto il rinnovo pur essendo in possesso di una autorizzazione CEMT valida nell’anno di riferimento, oppure hanno effettuato almeno 8 viaggi in area CEMT extra UE/SEE usando autorizzazioni bilaterali. Il numero massimo di autorizzazioni assegnabile è di 20 autorizzazioni.

Nella formazione di tale graduatoria, il decreto valorizza la dotazione ambientale. Sono infatti attribuiti punteggi specifici per veicoli Euro 5 e Euro 6 (o meno inquinanti) in disponibilità dell’impresa, oltre a ulteriori elementi (assegnazioni fisse, viaggi, ecc.), al fine di favorire le flotte di veicoli aventi un impatto ambientale inferiore.

La rivoluzione digitale dal 2026

Dal 1° gennaio 2026, la gestione delle licenze CEMT avviene tramite la piattaforma dell’International Transport Forum (OCSE). I titoli saranno pertanto d’ora in poi gestiti tramite il portale web e l’app “ECMT Licence”.

Nel nuovo Sistema digitale CEMT confluiscono pertanto: autorizzazioni di lunga durata; autorizzazioni di breve durata; licenze per trasporti per conto terzi.

Ogni documento digitale contiene:

  • data e ora di generazione;
  • dati identificativi della licenza;
  • numero univoco;
  • QR code per la verifica dell’autenticità.

In fase di controllo, gli operatori potranno esibire la licenza direttamente da smartphone o tablet e relativo QR Code, oppure tramite copia cartacea del relativo QR Code. La verifica della regolarità del trasporto da parte delle autorità avverrà in tempo reale proprio attraverso la scansione di tale codice.

Resta l’obbligo di tenere a bordo i certificati tecnici (ANNEX) e la documentazione contrattuale per i mezzi in locazione.

In ogni caso, al fine di rendere più graduale la transizione digitale nell’ambito delle autorizzazioni CEMT, è stato previsto un periodo di clemenza dal 1° gennaio al 31 marzo 2026, durante il quale eventuali inesattezze non fraudolente nel logbook digitale non saranno sanzionate.

Autorizzazioni bilaterali e scadenze

Per i permessi bilaterali, il rilascio resta legato all’entità del parco veicolare (con particolare attenzione al veicolo motore). Le scadenze per la presentazione delle domande via PEC sono tassative:

  • 30 settembre: per il rinnovo e la conversione in assegnazione fissa delle bilaterali.
  • 31 ottobre: per il rinnovo e la graduatoria CEMT.

Chiarimenti operativi e controlli su strada

Con Circolare del 27 gennaio 2026 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno sono stati recentemente forniti chiarimenti operativi relativi al rilascio in formato digitale delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada e al loro controllo su strada a seguito della loro dematerializzazione.

Gli organi di controllo possono:

  • verificare le licenze e il libretto di viaggio scansionando il QR code tramite l’app ufficiale “ECMT Licence”;
  • consultare i dati del trasporto in tempo reale;
  • inserire eventuali annotazioni nel campo “osservazioni speciali” del libretto di viaggio, accedendo al portale dedicato.

Indicazioni operative (richiamate da documentazione di prassi e comunicazioni di settore) evidenziano che il documento digitale:

  • riporta data/ora di generazione, numero licenza e QR code di autenticità;
  • deve essere a bordo ed esibito anche in stampa se necessario;
  • può essere verificato tramite app ufficiale “ECMT Licence”.

Sono inoltre ribaditi alcuni punti critici di compliance:

  • un solo veicolo / un solo viaggio per licenza in uso;
  • uso consentito anche su veicoli in leasing/locazione, ma con contratto a bordo ove non si evinca dal libretto;
  • gli annessi tecnici (ANNEX) devono continuare ad accompagnare il veicolo anche in formato cartaceo;
  • in caso di sostituzione della licenza durante il viaggio (es. scadenza), occorre avere entrambi i documenti a bordo per consentire i controlli.

Adempimenti e profili di compliance per le imprese

L’impatto delle nuove norme impone un aggiornamento dei processi di compliance aziendale. Risulta dunque prioritario, al fine di evitare sanzioni o blocchi operativi durante i controlli, procedere a una mappatura analitica della flotta e dei relativi titoli di possesso.

Sotto il profilo procedurale, l’implementazione di un protocollo interno per la corretta gestione del logbook digitale appare essenziale, dato che i dati inseriti costituiranno l’unica prova valida ai fini dei futuri rinnovi. Infine, l’osservanza rigorosa del calendario delle scadenze (30 settembre per le bilaterali e 31 ottobre per le CEMT) e l’utilizzo esclusivo dei canali PEC secondo la modulistica ministeriale rappresentano condizioni imprescindibili per la validità delle istanze.

 

A cura dell’Avv. Ilaria Malaguti, Associate – ilaria.malaguti@studiozunarelli.com