La domanda trova risposta, per il momento, nella sentenza emessa il 28 novembre 2025 dalla Corte d’Appello di Milano.
La Corte ha confermato quanto statuito in primo grado dal Tribunale meneghino, il quale nel 2024 aveva già disconosciuto la legittimazione attiva degli eredi di alcune vittime di un sinistro aereo all’esercizio dell’azione diretta, prevista dal comma 2 dell’art. 942 del Codice della navigazione, nei confronti della compagnia assicurativa del vettore ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Il caso ha avuto ad oggetto un sinistro occorso ad un Pilatus PC/12/47E il quale, poco dopo il decollo, si è schiantato contro un edificio in località San Donato Milanese, determinando il decesso di tutti i passeggeri del volo. Gli eredi di alcune delle vittime hanno dunque esperito azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del vettore il quale, in conformità alla normativa applicabile, aveva in essere una polizza per la responsabilità civile verso i passeggeri.
In particolare, secondo il Tribunale e, successivamente, la Corte, gli eredi dei defunti passeggeri non avrebbero diritto all’esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile, poiché tale azione è eccezionale e derogatoria rispetto al regime ordinario e, pertanto, deve discendere da una fonte normativa espressa, senza possibilità di applicazione analogica.
Nel caso di specie, secondo la Corte, l’art. 942 del Codice della navigazione, quale fonte normativa reclamata dagli attori a fondamento delle proprie pretese, non sarebbe applicabile, considerato che la lettera della norma attribuisce espressamente la legittimazione attiva, per la domanda di risarcimento del danno contro l’assicuratore, al “passeggero”, riservando conseguentemente l’esercizio dell’azione esclusivamente a coloro che rivestono tale qualifica o agli eredi che, in caso di morte non istantanea del danneggiato, agiscano iure hereditatis per il danno terminale subito da quest’ultimo a causa del sinistro.
In sostanza, il danno correlato alla perdita del rapporto parentale sarebbe un danno iure proprio dell’erede cui la lettera dell’art. 942 del Codice della navigazione non attribuisce la tutela rafforzata dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa, garanzia invece prevista a beneficio del danneggiato e, quindi, solo agli eredi eventualmente agenti per i diritti da quest’ultimo trasferiti in via di successione.
La decisione ha preso spunto in via analogica da alcuna giurisprudenza della Cassazione emessa in riferimento all’azione diretta prevista dall’art. 141 del Codice delle assicurazioni a beneficio del terzo trasportato contro l’assicuratore del veicolo sinistrato. Considerato, tuttavia, che apparentemente sembra la prima volta che la giurisprudenza di merito assume siffatta posizione in riferimento al settore del trasporto aereo di persone, è presumibile che la questione resti aperta sino ad un probabile giudizio di impugnazione in Cassazione allo stato comunque non noto.
A cura dell’Avv. Valentina Saviotti, Junior Partner – valentina.saviotti@studiozunarelli.com