Social privacy: selfie e droni nelle vacanze 2.0

Recentemente il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un vademecum su come adottare le opportune accortezze durante le vacanze con riguardo alla tutela dei propri, ma anche e soprattutto degli altrui, dati personali.

Nella guida in commento, liberamente consultabile al sito ufficiale dell’Autorità, sono affrontate numerose tematiche riguardanti, tra l’altro, l’impiego di social network e di dispositivi comandati a distanza, usati generalmente per effettuare riprese audio e video (c.d. droni).

Con riguardo ai social, sulla base delle indicazioni del Garante e della oramai copiosa giurisprudenza di merito in materia, particolare attenzione deve essere portata nella pubblicazione di immagini che possano ritrarre minori.

È infatti noto che il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Il principio è peraltro evincibile anche dall’art. 8 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), ove è specificato che “per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”.

Anche con riguardo alla pubblicazione di immagini ritraenti soggetti maggiorenni è necessario adottare le opportune cautele essendo necessario il consenso della persona ritratta nella foto. In mancanza di predetto consenso, colui che pubblica l’immagine può esporsi a richieste risarcitorie e sanzioni pecuniarie integrando una violazione delle disposizioni normative previste nel nostro ordinamento a tutela del diritto all’immagine e dei dati personali.

Analoghe accortezze andranno impiegate con riguardo all’impiego dei droni a scopo ricreativo, anche per la diffusione di riprese realizzate con il drone è infatti necessario il consenso dei soggetti ripresi, fatti salvi particolari usi connessi alla libera manifestazione del pensiero, come quelli a fini giornalistici. Qualora risulti eccessivamente difficile raccogliere il consenso degli interessati, sarà possibile diffondere le immagini unicamente qualora i soggetti ripresi non risultino riconoscibili.

Si dovrà inoltre evitare la diffusione di immagini contenenti dati idonei ad identificare un soggetto, come, ad esempio le targhe delle macchine o gli indirizzi delle abitazioni.

Alla luce dei numerosi provvedimenti delle autorità nazionali ed europee sul tema, emerge dunque chiaramente come l’impiego di nuove tecnologie e dei social network, anche se a scopi ricreativi, necessiti dell’adozione di tutta una serie di cautele al fine di non incorrere in violazioni della normativa applicabile.

La tutela dei dati personali e della riservatezza delle persone, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, è oramai un tema di forte attualità ed interesse che sta registrando notevole attenzione nelle aule di numerosi tribunali nazionali.

(a cura dell’Avv. Marta Tonionimarta.tonioni@studiozunarelli.com)