
Il Tribunale di Bologna ha accolto le difese dello Studio Zunarelli e confermato, ancorché in sede cautelare, l’orientamento giurisprudenziale in merito ai profili di responsabilità degli amministratori di società di capitali nei casi di violazione dei principi civilistici e contabili nella redazione dei bilanci d’esercizio e perdita del patrimonio netto.
La società cliente agiva in sede cautelare, ai sensi degli artt. 669-bis e 671 c.p.c., al fine di ottenere il sequestro conservativo dei beni dell’ex amministratore unico e socio, ritenuto responsabile di una lunga serie di atti di mala gestio, prima fra tutte la tenuta non veritiera della contabilità, attraverso cui erano state celate le reali perdite della società.
Attraverso la fallace ricostruzione dei dati contabili, l’ex amministratore effettuava una serie di pagamenti preferenziali non legittimati da alcunché, che concorrevano ad aggravare l’indebitamento generale e la grave situazione di default finanziario, formalmente taciuta ai danni principalmente del ceto creditorio.
Criteri di redazione del bilancio di esercizio
In ambito societario, la redazione del bilancio di esercizio viene disciplinata da una serie di norme specifiche che ne definiscono i criteri generali, cui si aggiungono e si affiancano i principi contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità), per ciò che concerne gli specifici canoni tecnici.
I suddetti criteri rappresentano una guida per l’organo amministrativo nella redazione dei bilanci, nonché parametro di riferimento per la valutazione in merito alla corretta redazione delle scritture contabili, tant’è che la loro mancata osservazione è fonte di responsabilità se da tale condotta derivino dei danni in capo al patrimonio della società.
A riguardo:
- l’art. 2423 c.c., stabilisce che il bilancio deve essere redatto con chiarezza, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società;
- l’art. 2423-bisc. impone all’organo amministrativo di redigere il bilancio di esercizio valutando le singole voci secondo prudenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività (c.d. going concern), tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo di volta in volta considerato, valorizzando separatamente gli eventuali elementi eterogenei ricompresi nelle voci stesse, mantenendo immutati da un esercizio all’altro i criteri valutativi adottati;
- nel caso in cui alla non corretta redazione dei bilanci consegua la perdita del patrimonio sociale, sorge in capo all’organo amministrativo, l’ulteriore dovere di accertare l’esistenza della causa di scioglimento e porre in essere un’attività gestoria orientata alla mera conservazione del patrimonio sociale.
La decisione del Tribunale di Bologna
Il Tribunale di Bologna, in sede cautelare, ha quindi riconosciuto l’esistenza di gravi irregolarità nella redazione della contabilità sociale, oltre ad una serie di attività illegittime sul patrimonio, quali pagamenti preferenziali a soci e terzi, rimborso illegittimo di finanziamento soci e pagamento illegittimo compenso amministratore; e dunque, una serie di condotte contra legem attraverso cui è stata celata la reale situazione di indebitamento della società e, di conseguenza, la responsabilità dell’ex amministratore per non aver accertato la causa di scioglimento e orientato la gestione sociale in ottica conservativa del patrimonio, a tutela, principalmente, dei creditori sociali.
A cura dell’Avv. Elisabetta Sgattoni, Junior Partner (elisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com).