
Nella pratica degli affari, è sempre più diffuso un negozio giuridico di cui poco si è scritto, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale: il contratto di segnalazione pregi.
Oggetto
Tale contratto consiste nell’attività di un soggetto (il segnalatore) che si impegna a segnalare a potenziali clienti la presenza di caratteristiche positive e di valore di un’impresa “preponente” (una SGR o altro intermediario autorizzato), quali l’expertise o la reputazione sul mercato, senza svolgere attività di promozione, negoziazione o mediazione attiva per la conclusione di un contratto di investimento.
Il contratto di segnalazione pregi si caratterizza per:
- Occasionalità e episodicità: il segnalatore agisce in modo saltuario, senza vincoli di stabilità o obblighi di promozione continuativa.
- Obbligazioni peculiari delle parti: il segnalatore deve evidenziare caratteristiche di pregio di un soggetto o un bene, senza promuovere o negoziare la transazione; il preponente vanta una discrezionalità nel valutare se e come utilizzare la segnalazione;
- Compenso legato alla segnalazione: il compenso del segnalatore è, o dovrebbe essere, legato alla segnalazione effettuata, e non alla conclusione dell’affare.
Limiti normativi
Il contratto di segnalazione pregi incontra alcuni limiti normativi.
In ambito bancario, ad esempio è indubbio, che anche l’attività di segnalazione pregi sia riservata, e che quindi possa essere prestata solo dai soggetti iscritti all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori in attività finanziaria e creditizia).
Nell’ambito sei servizi di investimento, invece, la segnalazione, se non sconfina in attività di vera e propria promozione e collocamento sul mercato, gode di maggiore libertà, come ricorda l’unica sentenza edita in tema: “la Consob nel tempo ha già avuto modo di chiarire che lo svolgimento di detta attività, non essendo sottoposto a riserva, come invece accade con riferimento alla promozione e collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari e servizi di investimento, è consentito a qualunque soggetto anche non iscritto in alcun albo” (Trib. Biella, sentenza 21/01/2022, n. 21).
Qualora il segnalatore svolgesse le ulteriori attività appena menzionate, egli sconfinerebbe in attività riservate, con conseguente nullità del contratto per illiceità della causa e possibili effetti anche sul versante penale (esercizio abusivo della professione di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede).
Analogie e differenze con il contratto di procacciamento d’affari
Il contratto di segnalazione pregi presenta evidenti analogie con quello di procacciamento d’affari, caratterizzato dall’attività di un soggetto (il procacciatore) che, senza vincoli di stabilità, segnala al preponente potenziali clienti o affari.
Il confronto tra i due tipi mostra che:
- in entrambi, è presente il carattere dell’occasionalità e dell’assenza di vincoli di stabilità.
- Nel contratto di procacciamento d’affari il compenso consiste in una provvigione sugli affari conclusi grazie all’intervento del procacciatore; nel contratto di segnalazione pregi, invece, esso dovrebbe essere riconosciuto per la mera attività di segnalazione (anche se spesso l’accordo prevede che il corrispettivo debba essere versato solo in caso di conclusione dell’affare);
- A differenza del segnalatore di pregi, il procacciatore può svolgere un’attività più ampia, che include la raccolta di ordini o proposte di contratto
Conclusioni
In conclusione, si può affermare che probabilmente il contratto di segnalazione pregi rappresenta la modalità attraverso cui il mercato cerca di trovare uno spazio di flessibilità per l’attività commerciale in settori regolamentati, dove il servizio di promozione delle vendite è riservato a soggetti abilitati.
Pur con i rischi già citati, considerata anche l’assenza di un numero significativo di pronunce giurisprudenziali sul tema, il contratto di segnalazione pregi, se ben strutturato, può rappresentare una soluzione adeguata a tutelare gli interessi di tutte le parti che lo sottoscrivono.
A cura della sede di Bologna, Avv. Andrea Giardini (andrea.giardini@studiozunarelli.com)