Il Regolamento CBAM ha introdotto una nuova imposta sull’importazione per diverse merci provenienti da Paesi extra-UE e, indirettamente, determinato ulteriori oneri amministrativi per i soggetti coinvolti.

CBAM: cos’è e come funziona

Con il Regolamento (UE) 2023/956 è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul cosiddetto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”, denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).

La suddetta normativa è stata poi integrata dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1773.

Il nuovo tributo ambientale serve a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra-UE che vengono poi importate. Il meccanismo CBAM, dunque, determina l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Da un punto di vista operativo, la nuova normativa si applica ai beni ad alta intensità di carbonio, richiedendo agli importatori di acquistare certificati CBAM per compensare le emissioni prodotte durante il loro processo di produzione.

Le merci interessate dal dazio sono elencate nell’Allegato I del Regolamento 2023/956 e, in estrema sintesi, includono: cemento e prodotti di cemento, elettricità, fertilizzanti minerali e chimici, prodotti di ferro e acciaio, prodotti di alluminio, idrogeno e si estendono anche a intermedi specifici o articoli finali derivati da questi beni, come gas naturale liquefatto, benzina, olio combustibile, gomma sintetica, plastica, lubrificanti, antigelo, fertilizzanti e pesticidi.

Il Regolamento prevede due fasi di implementazione:

  • la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio, il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
  • la fase “definitiva”, che inizierà dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera effettiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Durante la fase transitoria, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione.

Nello specifico, i soggetti tenuti ad effettuare il report sono:

  • gli importatori;
  • i soggetti autorizzati a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante ai sensi dell’art. 182 del Reg. (UE) 952/2013;
  • in alcuni casi specifici, i rappresentanti doganali indiretti.

Nella fase transitoria del CBAM, a partire dal 1° ottobre 2023, i dichiaranti hanno obblighi esclusivamente comunicativi su base trimestrale, dovendo presentare le relazioni CBAM al Registro Transitorio CBAM entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre.

Dal 1° gennaio 2026, invece, quando avrà avvio la fase esecutiva, i soggetti interessati (gli importatori), oltre ad ottenere la qualifica di “dichiaranti CBAM”, dovranno presentare le relazioni non più trimestralmente, bensì annualmente: la prima dichiarazione CBAM, per l’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027 (considerando 45 Reg. (UE) 2023/756).

Considerazioni finali

Al netto della complessità della normativa in esame, è innegabile che, in un mercato che ha fatto della globalizzazione un presupposto irrinunciabile, tali disposizioni incidano significativamente sull’attività (soprattutto) della piccola e media impresa italiana. È logico presumere che molte di esse non abbiano le risorse necessarie per gestire autonomamente gli adempimenti richiesti dal nuovo Regolamento. Di conseguenza, gli operatori di mercato saranno costretti ad esternalizzare l’attività di rendicontazione (sostenendone i relativi costi) o, addirittura, modificare il proprio ciclo produttivo, cambiando i fornitori.

 

Approfondimento a cura dell’Avv. Federico Tassinari, Junior Partner dello Studio – federico.tassinari@studiozunarelli.com

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