L’Agenzia delle Dogane ha recentemente sollevato dubbi sulla corretta Voce Doganale da attribuire ai pomodori secchi salati in importazione. Al riguardo sono state mosse contestazioni ad importatori di varie regioni italiane.

La questione del corretto inquadramento della voce doganale in cui collocare i pomodori secchi salati appare di centrale importanza, alla luce della diversa aliquota del dazio all’importazione. Nel caso di applicazione della Voce Doganale recentemente pretesa dall’Agenzia si applicherebbe un dazio del 14,4%. Se, viceversa, si assumesse corretta la voce doganale sin qui generalmente utilizzata dagli importatori, il dazio sarebbe pari a zero.

Nella tesi di alcuni Uffici, sarebbe da escludere la classificazione dei pomodori nelle Voci Doganali di cui al Capitolo 7 (con dazio zero) poiché la merce ha subito un processo di salatura. Conseguentemente la merce importata, nel caso in cui risultasse idonea al consumo alimentare, andrebbe classificata alla Voce Doganale 2002.

L’Agenzia fonda la sua pretesa di classificazione sul Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2020/2080, con cui la Commissione dell’Unione Europea ha fornito dei chiarimenti sull’interpretazione delle Note Esplicative relative alla classificazione doganale da attribuire ai pomodori secchi.

L’Unione Europea ha specificato che la salatura non rappresenterebbe un processo previsto al Capitolo 7, ma dovrebbe considerarsi un’ulteriore preparazione, perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l’aggiunta di sale. Ne conseguirebbe la classificazione dei pomodori secchi salati alla voce doganale 2002, con conseguente assoggettamento al dazio in importazione del 14%.

Diversi importatori si sono rivolti allo Studio per impugnare gli atti impositivi emessi, atteso che la diversa classificazione sinora utilizzata troverebbe conforto in alcune Informazioni Tariffarie Vincolanti con cui l’Amministrazione Doganale italiana ha classificato i pomodori secchi -seppur salati- alla Voce Doganale 0711. Tale voce doganale sarebbe, tuttavia, applicabile solo nel caso di inidoneità del prodotto importato al consumo umano in ragione della carica batteriologica incompatibile con il consumo immediato.

Le vertenze sono ora al vaglio delle Corti di Giustizia Tributaria territorialmente competenti.

 

A cura dell’Avv. Federica Fantuzzi, Senior Partner (federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)

CategoryDiritto doganale

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