Alcune modifiche alla Company Law in vigore dal 1° luglio 2024

 

Il 29 dicembre scorso, in occasione della settima sessione del 14esimo Congresso nazionale del popolo, la Cina ha ufficialmente approvato alcune modifiche alla vigente Company Law. Le disposizioni introducono importanti novità in materia di diritto societario relative alla governance delle società in Cina e, soprattutto, al conferimento del capitale sociale che dovrà essere interamente versato entro cinque anni dalla costituzione della società. L’intervento legislativo mira principalmente a colmare una serie di lacune nell’ambito della governance societaria e prevenire rischi finanziari. Tali disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2024.

 

Company Law – Versione 2023: breve analisi

Il 29 dicembre scorso è stata ufficialmente approvata la versione aggiornata della Company Law della Repubblica Popolare Cinese. La versione 2023, che apre la strada a importanti cambiamenti in materia di diritto societario, entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2024.

Le nuove disposizioni riguardano aspetti ritenuti dal legislatore come imprescindibili per la corretta operatività delle aziende attive sul territorio cinese. In particolare, le principali novità riguardano il versamento del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata, la struttura organizzativa delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni, poteri e responsabilità degli organi societari.

  1. Versamento del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata (Art. 47)

L’entrata in vigore della nuova Company Law prevede l’obbligo per i soci di versare l’intero capitale entro cinque anni dalla data di costituzione della società. Tale operazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dai soci all’interno dello statuto.

Con la riforma del 2014 veniva eliminato il precedente vincolo di due anni per il versamento del capitale sociale, lasciando alle parti la determinazione di questo aspetto.

Tuttavia, se da un lato la flessibilità introdotta dalla riforma del 2014 ha incentivato gli investimenti nel territorio cinese, dall’altro lato il legislatore cinese ha ritenuto che vi siano stati episodi di “abuso” di tale flessibilità, generando casi di 盲目认缴 (letteralmente “blindly subscribe the registered capital”) o piani di investimento eccessivamente lunghi (fino a cinquanta o cento anni). Al fine di porre rimedio a questo genere di eventi, la nuova Company Law prevede un rafforzamento del sistema di conferimento del capitale, nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza delle transazioni e proteggere gli interessi dei creditori.

Allo stesso tempo, la Company Law chiarisce che le società costituite prima del 1° luglio 2024 e con un piano di investimento superiore al termine stabilito dalla nuova legge (cinque anni), devono “gradualmente” adeguare tale piano ai termini previsti dalla nuova Company Law, salvo casi eccezionali che saranno regolati da specifiche disposizioni legislative. Sarà fondamentale capire come verrà interpretato il termine “gradualmente” utilizzato dal legislatore e se verranno date indicazioni sulle tempistiche previste per le società già costituite per il versamento del capitale sociale.

L’articolo 40 della Company Law contiene un’ulteriore novità riguardante il capitale sociale. Esso prevede che le società a responsabilità limitata debbano rendere pubblico sul National Enterprise Credit Information Publicity System non soltanto l’ammontare del capitale sottoscritto, ma anche quello relativo al capitale già versato. Questo aspetto era già previsto prima della riforma del 2014 e andrà sicuramente a migliorare la possibilità per gli operatori di valutare la solidità finanziaria di un interlocutore.

 

  1. Struttura organizzativa delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni

Per quanto riguarda la struttura organizzativa delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni, la nuova Company Law ha introdotto alcune disposizioni che mirano a garantirne una maggiore flessibilità.

Nello specifico, il limite massimo precedentemente imposto sul numero degli amministratori è stato rimosso, mantenendo invece il limite minimo pari a tre amministratori. Nel caso di società per azioni di piccole dimensioni, è ammessa la presenza di un amministratore unico che eserciti i poteri del Consiglio di amministrazione (Art. 75). Tale possibilità era precedentemente consentita soltanto alle società a responsabilità limitata.

Le società cinesi si basano su un sistema di governance definito “two-tiered”, che implica la presenza di un soggetto simile al collegio sindacale, oltre al consiglio di amministrazione. Tuttavia, a differenza di quanto previsto dalla normativa italiana, non essendovi particolari requisiti di professionalità per i membri del collegio sindacale, la nuova Company Law permette alle società di istituire un comitato di revisione composto da un numero non definito di amministratori del Consiglio di amministrazione e responsabile della supervisione delle questioni finanziarie e contabili della società, al posto del collegio sindacale.

La nuova Company Law contiene, altresì, ulteriori disposizioni e novità che riguardano la figura del legale rappresentante, i poteri dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione o, ancora, le modalità di emissione delle azioni.  Per tale ragione, si ribadisce l’estrema importanza di rimanere costantemente aggiornati sulla normativa vigente al fine di operare nel pieno rispetto della stessa. Per qualsiasi informazione non esitate a contattare i professionisti del nostro China Desk o della Sede di Shanghai dello Studio.

 

A cura degli Avv. Luigi Zunarelli (luigi.zunarelli@studiozunarelli.com) e Avv. Sabrina Gao  (sabrina.gao@@studiozunarelli.com), Zunarelli Studio Legale Associato – China Desk – Shanghai Office

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