In tema di mancato rinnovo del permesso per l’ingresso in zona a traffico limitato, il Giudice di Pace di Bologna ha recentemente annullato tutti i successivi verbali di violazione – rispetto al primo notificato – causati dai singoli accessi nella ZTL, poiché questi ultimi traggono origine unicamente dalla precedente ed unica omissione del mancato rinnovo del permesso e non evidenziano la coscienza e la volontà di porsi in contrasto con l’ordinamento.

La vicenda

La titolare di una ditta individuale situata in un centro storico cittadino, la quale già dall’anno 2018 beneficiava di un permesso per l’accesso alla zona a traffico limitato (ZTL), in seguito alla scadenza del permesso relativo all’anno 2022, eseguiva inconsapevolmente – e per ragioni di natura esclusivamente professionale – numerosi ingressi nella zona a traffico limitato.

Avvedutasi dell’avvenuta scadenza del permesso ZTL, ancor prima di ricevere qualsivoglia notifica di un verbale di accertamento, la titolare della ditta individuale provvedeva – in buona fede – a richiedere immediatamente e in autonomia il rinnovo dello stesso. Ciononostante, a seguito della richiesta di rinnovo, il Comune provvedeva a notificarle quindici verbali per la violazione dell’articolo 7, comma 9 del Codice della Strada.

A seguito della ricezione della notifica dei numerosi verbali, la titolare della ditta individuale si rivolgeva allo Studio per valutare se vi fossero gli estremi per l’instaurazione di un giudizio di opposizione ai suddetti verbali.

La motivazione del Giudice di Pace di Bologna

Il Giudice di Pace di Bologna, mediante la sentenza n. 1574 del 17 maggio 2023, ha accolto parzialmente le ragioni della ricorrente, la quale, assistita dallo Studio, ha ottenuto l’annullamento di tutti i verbali di accertamento successivi al primo notificato.

In particolare, il Giudice, aderendo e conformandosi ai principi di diritto espressi nelle sentenze n. 297/2017 e 701/2018 emesse dal Tribunale di Bologna (in funzione di Giudice di Appello), pur ravvisando un profilo di colpa in capo alla ricorrente per aver omesso di rinnovare il permesso di circolazione, ha ritenuto che le violazioni successive alla prima non possano ritenersi sanzionabili, in quanto non assistite dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Ciò in quanto “traggono origine unicamente dalla precedente omissione e non evidenziano la coscienza e volontà di porsi in contrasto con l’ordinamento, come si evince anche dal fatto che, dopo la notifica del primo verbale, l’appellante ha tempestivamente provveduto a rinnovare il permesso e non ha posto in essere alcun altro accesso non autorizzato”.

Come accennato, infatti, la ricorrente aveva provveduto a rinnovare il permesso non appena avvedutasi della sua avvenuta scadenza e, addirittura, in data anteriore a quella di notifica del primo verbale di accertamento. A maggior ragione, quindi, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto applicabile al caso di specie l’orientamento espresso dal Tribunale di Bologna.

Infatti, secondo le motivazioni fornite dal Giudice, se si procedesse a sanzionare tutti i singoli accessi nella ZTL, si incorrerebbe in almeno due profili di criticità:

  • in primo luogo, l’entità della sanzione deriverebbe non dal disvalore della condotta (rappresentato dal numero di volte in cui l’automobilista volontariamente si pone in contrasto con l’ordinamento), ma da un elemento del tutto accidentale, ossia il numero di ingressi nella zona a traffico limitato che si rendono necessari a causa di incombenti professionali o dal numero delle vie percorse nella ZTL;
  • in secondo luogo, l’entità complessiva della sanzione dipenderebbe dal tempo che il Comune impiega (nel rispetto dei termini previsti per legge) a notificare il primo verbale di accertamento. Di conseguenza, ove si sanzionasse ogni singolo ingresso nella ZTL, l’importo da corrispondere non dipenderebbe più solo dal grado di colpa dell’automobilista, ma anche dai tempi di notifica e, per di più, con la conseguenza paradossale e inaccettabile che al Comune converrebbe ritardare quanto più possibile la notifica per poter incassare un importo maggiore.

Sulla base delle predette motivazioni, il Giudice di Pace di Bologna ha annullato tutti i verbali successivi al primo, confermando l’importo della prima sanzione, da versare nella misura minima, e ha condannato il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite.

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com) e del Dott. Maurizio Manocchio (maurizio.manocchio@studiozunarelli.com)

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