Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 36 del 2023 – nuovo “Codice dei Contratti pubblici” – adottato in attuazione dell’art. 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

 

Gli obiettivi

La riforma normativa in materia di contratti pubblici, contenuta nel decreto legislativo n. 36 del 2023 (più comunemente conosciuto come “Nuovo Codice dei contratti pubblici”), opera un intervento rilevante nel settore degli appalti e delle concessioni, ponendosi come obiettivi principali la semplificazione, l’accelerazione e la digitalizzazione delle procedure ad oggi esistenti e contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto Codice Appalti).

Considerata la portata estremamente ampia di tale riforma, in questa sede verranno sintetizzati alcuni degli aspetti di maggiore rilevanza.

L’entrata in vigore

Il Nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore, con i relativi allegati, lo scorso 1° aprile e sostituisce la disciplina di cui al Codice Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016).

Tuttavia, l’efficacia delle relative disposizioni è espressamente differita al 1° luglio 2023.

Gli articoli conclusivi del provvedimento legislativo, nello specifico dal 224 al 229, ne regolano l’operatività ed il regime transitorio, essendo infatti necessario un coordinamento tra le previsioni del Nuovo Codice e quelle del precedente Codice Appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

In particolare, l’applicazione è ripartita come segue:

    • dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023: continua ad applicarsi in via transitoria il decreto legislativo n. 50 del 2016 (vecchio Codice Appalti);
    • dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023: verrà data applicazione alla quasi totalità del decreto legislativo n. 36 del 2023, salvo l’applicazione, sempre in via transitoria, di alcune disposizioni del decreto legislativo 50 del 2016 (ad esempio, con riferimento alle procedure “in corso” alla data del 1° luglio prossimo);
    • dal 1° gennaio 2024: verrà applicato integralmente il Nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023).

I profili di maggior rilievo

Il Decreto in commento ha carattere innovativo rispetto alla precedente impostazione del Codice Appalti. Nel recepire le indicazioni fornite dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), infatti, la nuova formulazione si pone come obiettivo la riorganizzazione sistematica della materia, in un’ottica di semplificazione delle procedure e digitalizzazione delle stesse.

Tra le principali novità in materia si segnalano sinteticamente:

    • l’intervento sui principi generali (tra cui, il principio di risultato, il principio della fiducia ed il principio dell’accesso al mercato. Si segnalano, altresì, i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, il principio di auto-organizzazione amministrativa, il principio di autonomia contrattuale, il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore);
    • la natura “autoesecutiva” del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (la quale è garantita dagli Allegati al Codice stesso. Si segnala, inoltre, che sono stati eliminati i rinvii “esterni” alle Linee Guida ANAC e ai numerosi regolamenti in materia);
    • la figura del RUP (l’attuale denominazione è “Responsabile unico del progetto” e ne viene evidenziata la centralità della figura. Tale soggetto assume il ruolo di responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura del Codice);
    • la digitalizzazione del ciclo vita dei contratti (fermi i principi di trasparenza, si segnala la previsione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) costituito da piattaforme e servizi digitali infrastrutturali. Tale sistema è composto da vari elementi, tra cui la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e il Fascicolo virtuale dell’operatore economico);
    • l’art. 44 mediante il quale viene superato il divieto di appalto integrato (il quale consiste nell’affidamento congiunto allo stesso operatore economico della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà viene, però, esclusa negli appalti di opere di manutenzione ordinaria);
    • il riordino dei requisiti di ordine generale (l’art. 94 disciplina le cause di esclusione automatica e l’art. 95 prevede, invece, le cause di esclusione non automatica. Si segnala, altresì, la previsione dell’illecito professionale grave di cui all’art. 98, quest’ultimo rientra tra le cause di esclusione non automatica ai sensi dell’art. 95 comma 1 lett. e));
    • l’intervento in materia di partenariato pubblico privato (PPP) volto a semplificare la partecipazione di investitori istituzionali;
    • la nuova disciplina in tema di subappalto, in particolare la liberalizzazione di tale istituto anche mediante il superamento del precedente divieto di “subappalto a cascata”.

Focus: il contenzioso

L’articolo 209 del decreto legislativo 36 del 2023 prevede “modifiche al codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” (c.p.a.), intervenendo quindi sulla disciplina del “rito appalti”.

Tra le modifiche di cui sopra, si evidenzia quella all’art. 124 del c.p.a. volta ad estendere al giudice amministrativo la conoscenza “delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo”.

 

A cura dell’Avv. Anna Razzaboni, Associate (anna.razzaboni@studiozunarelli.com)

 

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