Il Consiglio di Stato evidenzia il contrasto tra le disposizioni della Legge Milleproroghe sulla proroga delle concessioni balneari e la normativa unionale contenuta nella direttiva 12/12/2006, n. 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) e invita le pubbliche amministrazioni a disapplicarle.
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2192 del 1 marzo 2023, ha affermato che “sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L.24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”.
La portata dell’affermazione del supremo organo della giustizia amministrativa in merito alle norme sulle proroghe delle concessioni balneari contenute nella Legge Milleproroghe è quella, limitata, di un “obiter dictum”, in quanto la controversia oggetto della sentenza n. 2192/2023 non si riferiva all’applicazione della legge in questione.
Tuttavia, la pronuncia del Consiglio di Stato coglie un aspetto effettivamente problematico della normativa recentemente introdotta dal legislatore.
L’art. 1 comma 8 (che introduce un nuovo comma 4 bis all’art. 4 della L. n. 118/2022) stabilisce che “fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni”.
Aggiunge, poi, l’art. 10 ter che «le concessioni … continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori».
Il combinato disposto delle due disposizioni sembra, in effetti, configurare una proroga generalizzata delle concessioni balneari, addirittura senza la fissazione di un termine finale.
Ciò sembra essere stato colto dalla recente decisione del Consiglio di Stato che, al di là della limitata valenza quale mero “obiter dictum”, appare destinata a condizionare il comportamento futuro delle amministrazioni competenti in materia di demanio marittimo.
A cura del Prof. Avv. Stefano Zunarelli, Founding Partner (email: stefano.zunarelli@studiozunarelli.com)