rivalsa o surroga assicurativa nella perdita o furto del carico

Una sentenza della Cassazione accoglie la tesi dello Studio Zunarelli sulla rivalsa o surroga assicurativa; l’avv. Andrea Giardini, senior partner, ha difeso un trasportatore francese a cui è stato rubato il carico.

Nel caso che ha dato vita al processo, concluso da poche settimane davanti alla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32918 del 2022 si trattava di stabilire se la compagnia che assicurava il carico di merce trasportata, potesse esercitare l’azione di rivalsa o surroga assicurativa nei confronti del trasportatore.

Il caso che ha dato vita all’azione di rivalsa o surroga assicurativa

Il furto di un carico di abiti griffati si è verificato durante il trasporto su strada dall’Italia alla Francia.

La compagnia assicuratrice della casa di moda italiana che ha venduto la merce ha risarcito la sua cliente ed esercitato l’azione di surroga assicurativa per rivalersi sul trasportatore.

L’ha fatto però senza notare che erano coinvolti due diversi spedizionieri, uno “interno” all’azienda che vendeva e spediva la merce e uno a cui a sua volta questo aveva commissionato il trasporto.

Solo il primo però aveva ceduto i propri diritti contrattuali alla compagnia.

Nel trasporto della merce erano coinvolti:

  • il venditore (casa di moda italiana)
  • un primo spedizioniere
  • un secondo spedizioniere
  • il trasportatore difeso dallo Studio Zunarelli

 

La convenzione di Ginevra sul trasporto internazionale delle merci su strada

Il contratto di trasporto con il vettore francese era stato assoggettato dalle parti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmata a Ginevra il 19 maggio 1956  che è comunemente nota come Convenzione CMR.

Sulla lettera di vettura CMR compariva quale mittente uno spedizioniere che non aveva effettuato alcuna cessione dei diritti a favore della venditrice.
Le stesse risultanze di causa confermavano che la merce era stata gestita da più di uno spedizioniere.

La tesi difensiva proposta dallo Studio Zunarelli è stata centrata sul fatto che la compagnia assicuratrice non fosse titolata ad agire.

La compagnia, infatti, si era surrogata nei diritti di un soggetto che non poteva vantare alcuna pretesa verso il trasportatore.

L’eccezione è stata incredibilmente rigettata sia in primo che in secondo grado. Lo Studio ha promosso ricorso in Cassazione e la Suprema Corte ha accolto in pieno la sua tesi.

 

La decisione della Corte di Cassazione sulla rivalsa o surroga assicurativa

La Corte di Cassazione ha ricordato la formulazione del Codice Civile, che all’art. 1916 molto chiaramente dispone che «La surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il responsabile comporta l’acquisto a titolo derivativo di tali diritti […] poichè l’assicuratore subentra nell’identica posizione sostanziale e processuale del danneggiato verso il terzo autore del fatto dannoso».

È stato decisivo, per la decisione, valutare se la compagnia avesse corrisposto l’indennizzo in favore di chi ne aveva effettivamente diritto.

Infatti, agli atti mancava un passaggio importante nelle cessioni dei diritti. Questi passaggi dovevano essere verificati, richiesti e ottenuti dall’assicurazione per chiedere il rimborso del risarcimento danni al vettore.

Come ha correttamente rilevato la Suprema Corte, l’unico contratto di trasporto vigente nella causa, documentato dall’unica lettera di vettura CMR depositata agli atti, portava come mittente uno spedizioniere da cui la compagnia assicuratrice non si era fatta cedere i diritti in surroga.

La sentenza mette in luce un aspetto fondamentale per le azioni di rivalsa da parte delle compagnie assicuratrici.

La filiera dei soggetti che si sono occupati della gestione del trasporto va verificata con attenzione per seguire la titolarità dei diritti e ottenere le necessarie cessioni che consentono di agire in surroga nei confronti del vettore, una volta pagato l’indennizzo.

 

Avv. Andrea Giardini, senior partner Zunarelli Studio Legale

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