L’accordo bilaterale “EU-CN GI Agreement” (di seguito Accordo) firmato alcuni mesi fa dalla Repubblica Popolare cinese e dall’Unione Europea rappresenta la prima forma di intesa commerciale in materia di protezione delle indicazioni geografiche (di seguito IG) europee in Cina e, viceversa di quelle cinesi in Europa. A dare maggiore enfasi a tale Accordo è la strada percorsa per il raggiungimento dello stesso: dopo otto anni di negoziazioni, infatti, concluse il 6 novembre del 2019, la firma ha formalizzato l’impegno di entrambe le parti il 14 settembre 2020. Successivamente, l’Accordo è entrato in vigore a partire dal 1 marzo 2021, segnando l’inizio di un percorso di reciproca e attenta protezione di 96 IG europee in Cina e di 100 cinesi in Europa. Dal lato Europa, la maggior parte delle IG sono rappresentate dalla categoria dei vini, seguita da liquori e formaggi. Per quanto riguarda la Cina, invece, frutta e ortaggi costituiscono la maggioranza delle IG protette dall’Accordo in Europa.

L’Accordo, che attualmente copre complessivamente 196 IG, mira ad una estensione del suo ambito di applicazione, prevedendo di inserire ulteriori 350 IG (175 per parte) entro il 1 marzo 2025.

Il testo ufficiale dell’Accordo pone l’accento, già nella sua premessa, sull’importanza di una “armoniosa cooperazione” e “protezione”. In riferimento a quest’ultima, l’art. 4 si fa promotore per eccellenza di tale impegno, richiamando ogni Parte alla protezione delle IG contro:“any use of a geographical indication identifying an identical or similar product not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation, transcription or transliteration, or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or the like”.

Per quanto riguarda, invece, la cooperazione, l’Accordo esorta a una solida e comune attività sia di promozione che di implementazione in materia di IG da perseguire attraverso la divulgazione di informazioni, campagne di sensibilizzazione tra gli operatori commerciali e i consumatori. Sul lato dell’implementazione, l’Accordo (Art. 10) stabilisce la presenza di un Comitato congiunto con l’obiettivo di monitorare l’implementazione dell’Accordo e di seguirne l’intensificazione. A tal proposito, lo scorso 19 gennaio è stato convocato il primo Comitato che ha riconfermato la posizione di entrambe le parti su quanto sottoscritto nell’Accordo.

L’importanza delle IG si riversa in una serie di benefici non solo per il consumatore ma anche per il produttore. Nel primo caso, le IG garantiscono al consumatore finale una “triplice garanzia”, ovvero l’origine certificata del prodotto, la qualità del prodotto in linea con le relative attestazioni di specificità e l’autenticità contro ogni possibile imitazione. Relativamente al  produttore, le IG permettono la vendita ad un prezzo premium, la preservazione di una produzione locale tradizionale, nonché la possibilità di sviluppare attività economiche affini quali l’agroturismo.

Da un punto di vista prettamente economico, non si può peraltro sottovalutare l’importanza del mercato e degli scambi commerciali tra l’UE e la Cina. La Cina è infatti il terzo paese di destinazione dei prodotti agroalimentari europei e il secondo di prodotti coperti da IG. Nel 2020, quest’ultimi hanno registrato un valore delle esportazioni di 17 miliardi di euro.

E’ evidente che la promozione e la tutela delle indicazioni geografiche rappresentano una sfera di notevole importanza nell’ambito delle relazioni commerciali tra i due paesi. Per tale ragione, l’Accordo intende essere uno strumento veicolante di nuove interessanti opportunità per entrambe le Parti al fine di migliorare la qualità degli scambi e, al contempo, incrementare il livello di fiducia reciproca.

E’ bene altresì ricordare a livello pratico che l’inclusione di un certo prodotto all’interno dell’Accordo non sostituisce la registrazione del marchio da parte del soggetto titolato (nelle forme previste dalla normativa cinese), la quale rimane comunque necessaria per poter con successo portare avanti le iniziative a tutela della IG sotto il profilo legale.

Sarà quindi responsabilità degli operatori commerciali sollecitare l’associazione di riferimento circa la registrazione della IG come marchio di certificazione o come marchio collettivo, al fine di poter vedere garantiti i propri diritti contro ogni possibile tentativo di violazione.

 

China Desk – Studio Legale Zunarelli

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