Nel corso degli ultimi mesi, il quadro normativo relativo ai prodotti cosmetici è stato oggetto di importanti revisioni, alcune di esse incluse nella già affrontata normativa relativa al “Regolamento sulla Supervisione e Amministrazione dei cosmetici” – il c.d. CSAR (Cina: nuovi regolamenti per l’industria della cosmetica) – che hanno introdotto, a partire dallo scorso 1 gennaio, una serie di nuove disposizioni nell’ambito di importazione, produzione e vendita di cosmetici nel territorio cinese.

Lo scorso 3 giugno, la NMPA (National Medical Products Administration) della Repubblica Popolare cinese ha rilasciato le “Administrative Measures on Cosmetics Labeling” (di seguito le Nuove Misure), la cui entrata in vigore è prevista per il 1 maggio 2022.

Tutti gli operatori che procederanno con la registrazione dei propri prodotti o che richiederanno il deposito delle informazioni relative al prodotto (rispettivamente se si tratta di cosmetici speciali o generali) dovranno quindi rispettare le disposizioni previste dalle Nuove Misure. Coloro i quali hanno già ottenuto la registrazione o il deposito delle informazioni in precedenza dovranno invece procedere con l’aggiornamento delle etichette in conformità con le Nuove Misure entro il 1 maggio 2023.

Le Nuove Misure si compongono di 23 articoli che hanno come obiettivo primario l’unificazione e la standardizzazione del set normativo in materia di etichettatura dei cosmetici in conformità con il nuovo CSAR.

In riferimento all’estensione dell’ambito di applicazione, l’Art. 3 delle Nuove Misure chiarisce la definizione di etichetta dei cosmetici, riferendosi con quest’ultima a parole, simboli, numeri, forme e altri segni visibili sul pacchetto di vendita del prodotto, caratteristiche qualitative e avvertenze di sicurezza, così come gli imballaggi interni ed esterni contenenti informazioni identificative.

Inoltre, tutti i prodotti cosmetici di importazione dovranno riportare l’etichetta in cinese. Qualora fossero presenti ulteriori informazioni in altra lingua, la descrizione esattamente equivalente di quest’ultime dovrà essere riportata anche in cinese sul packaging di vendita del prodotto, ad eccezione di siti web o del nome e indirizzo delle aziende straniere o di specifici termini tecnici per i quali non è possibile la traduzione in caratteri cinesi. In tal modo, verrà evitato il rischio che l’etichetta in cinese possa  ridurre o aggiungere contenuto rispetto al contenuto originale.

In generale, il nome cinese del prodotto cosmetico dovrà comporsi dei seguenti elementi: elemento distintivo (denominazione o marchio utilizzato per il prodotto); nome comune (ad esempio fondotinta, detergente, etc.); natura del prodotto (emulsione, polvere, etc.). L’Art. 8 delle Nuove Misure delinea i requisiti che i componenti del nome devono rispettare. Fermo restando il divieto di particolari claims (elencati sotto), il nome di uso comune solitamente contiene riferimenti alle materie prime impiegate nella produzione del prodotto o allo scopo o utilizzo di quest’ultimo, mentre invece l’elemento facente riferimento alla natura del prodotto implica riferimenti alle proprietà fisiche o alla forma.

Con riferimento agli ingredienti presenti nel prodotto, le Nuove Misure stabiliscono che dovranno essere riportati secondo un ordine decrescente di presenza all’interno del prodotto finale. Qualora fossero presenti ingredienti in quantità inferiore a 0.1%, questi ultimi dovranno essere riportati in una sezione separata denominata “Altre tracce di componenti” ma non necessariamente in ordine decrescente.

Infine, l’Art. 19 ribadisce ed amplia i claims che già secondo la normativa precedente erano vietati in etichetta, elencando 12 specifici claims, quali: termini medici e riferimenti a effetti medico/curativi, informazioni false, esagerate e fuorvianti, marchi o simboli che implicano effetti medico/curativi, termini non largamente accettati dalla comunità medico-scientifica, informazioni inventate o denigratorie, dati fittizi o non comprovabili, implicazioni ad altra funzione rispetto a quella reale del prodotto, premi e certificazioni non attestate dalle autorità, nomi e immagini di pubbliche istituzioni, garanzie di sicurezza ed efficacia, contenuto volgare e superstizioso, altro contenuto vietato dalla legge.

Il mercato della cosmetica, in continua espansione, non può prescindere da un solido sistema regolatorio ed è per tale ragione che la standardizzazione e l’implementazione della normativa rappresenta una base necessaria per un sano e adeguato sviluppo di tale industria anche nell’ottica di una sempre più forte tutela dei diritti e degli interessi sia degli operatori che dei consumatori.

 

Asia Desk – Studio Legale Zunarelli

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