Il 12 aprile 2021, la General Administration of Costums della Repubblica Popolare cinese ha revisionato la normativa applicabile all’importazione dei prodotti alimentari in Cina, promulgando rispettivamente il Regolamento no. 248 – “New version of Registration and Management Rules of Overseas Manufacturers of Imported Food” e il Regolamento no. 249 – “New version of Administrative Rules on Imported Food Safety”. L’entrata in vigore di entrambe le normative, prevista per il 1° gennaio 2022, comporterà contestualmente l’abolizione della normativa attualmente in vigore su questa tematica.
In linea generale, entrambi i regolamenti hanno come oggetto l’importazione di prodotti alimentari in Cina e, nello specifico, il regolamento no. 248 è finalizzato a regolare la procedura di registrazione presso l’autorità locale cinese dei produttori stranieri che intendano esportare i propri prodotti alimentari in Cina; mentre il regolamento no. 249, inserisce una serie di nuove disposizioni in materia di sicurezza alimentare quali l’etichettatura dei prodotti o una serie di controlli ed ispezioni nel paese d’origine dei prodotti.
Per tale ragione, tutti i produttori già attivi nel processo di esportazione dei propri prodotti in Cina o coloro intenzionati ad intraprendere tale attività commerciale, sono tenuti a prendere visione delle seguenti nuove disposizioni al fine di operare nel rispetto della normativa vigente nel territorio cinese.
Il principale cambiamento previsto dal Regolamento no. 248 riguarda l’ampliamento delle categorie di prodotti importati soggetti alla registrazione presso la dogana cinese. Secondo la normativa attualmente in vigore, solo i produttori stranieri di prodotti quali carne, prodotti ittici, prodotti lattiero-caseari (incluso latte in polvere) e – anche se probabilmente non di interesse per le aziende italiane – nidi di uccelli, sono tenuti a fare richiesta di registrazione. Il nuovo regolamento, invece, prevede un obbligo di registrazione alla dogana per tutti coloro i quali intendano esportare i loro prodotti in Cina, indipendentemente dalla categoria alimentare di riferimento.
Altro punto da tenere in considerazione è la modalità di registrazione prevista in base alla categoria di prodotti commercializzati.
Categoria prodotto | Procedura di registrazione | Documentazione richiesta |
Carne, interiora, prodotti acquatici, prodotti lattiero-caseari, nidi uccelli, miele e prodotti a base di miele, uova e prodotti a base di uova, grassi e oli alimentari, pasta ripiena, cereali alimentari, prodotti da macinazione a base di cereali e malto, verdure fresche e disidratate, fagioli secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè non tostati e fave di cacao, alimenti dietetici per usi speciali, prodotti salutari. | Registrazione ufficiale raccomandata:
Registrazione raccomandata da parte dell’autorità competente del paese ospitante |
– Lettera di raccomandazione della autorità locale
– Lista dei produttori e relativi moduli di richiesta. – Documenti di identificazione del produttore quali licenza commerciale rilasciata dalla autorità locale. – Dichiarazione del produttore riguardo la conformità con i requisiti di tale normativa. – Report dell’autorità locale sulla valutazione del produttore interessato. – Qualora richiesti, dalla GACC, documenti sul sistema di protezione, igiene e sicurezza alimentare (ad esempio planimetria dello stabilimento, laboratorio, stoccaggio a freddo |
Altre categorie alimentari non menzionate |
Richiesta di registrazione per proprio conto o da agente incaricato |
– Modulo di richiesta registrazione – Documenti di identificazione del produttore quali licenza commerciale rilasciata dalla autorità locale – Dichiarazione del produttore riguardo la conformità con i requisiti di tale normativa |
Registrazione
Ottenuta l’approvazione, il certificato di registrazione, secondo la nuova normativa avrebbe
validità pari a 5 anni, rispetto ai 4 anni previsti dalla normativa attualmente vigente. Qualora le informazioni relative al produttore subiscano dei cambiamenti durante il periodo di validità del certificato, il produttore è tenuto a ripresentare la richiesta di cambiamento presso la dogana.
- In caso di cambiamenti dello stabilimento di produzione, legale rappresentate o numero di registrazione nel paese all’interno del quale il produttore è localizzato, quest’ultimo dovrà richiedere nuovamente la registrazione, la cui approvazione renderà invalida la precedente.
- In caso di richiesta di rinnovo del certificato di registrazione, essa dovrà essere presentata nell’arco di 3 o 6 mesi prima della scadenza, seguendo successivamente l’iter procedurale definito dalla normativa.
- Sistema di controllo e verifica (Regolamento n. 249)
La nuova “Administrative rules of imported food safety” rispetto alle attuali “Measures for the Administration of Import and Export Food Safety” (conosciute anche come “Decreto AQSIQ n. 144”) apporterebbe nuove misure finalizzate all’implementazione del sistema di ispezione e revisione per la valutazione della conformità dei prodotti alimentari importati.
I controlli non saranno più limitati alla sola ispezione in loco ma verranno impiegati sistemi di video ispezione condotti dalla GACC al fine di incrementarne l’efficienza.
In termini di controllo, successivamente alla ricezione della richiesta di registrazione, la GACC condurrà procedure di controllo flessibili e di più alta tecnologia che comprendono ispezione su base documentale, video ispezione da remoto a campione, ispezione in loco o, eventualmente, una combinazione di esse.
Etichettatura
Le nuove misure amministrative prevedono disposizioni anche in materia di etichettatura dei prodotti importati, introducendo dei requisiti maggiormente dettagliati per prodotti quali carne surgelata e prodotti ittici. Entrambe le categorie di prodotti sopracitate devono riportare l’etichetta in lingua cinese e inglese oppure cinese e lingua madre del paese esportatore con le necessarie informazioni richieste.
Le categorie alimentari soggette alla nuova procedura di etichettatura cinese sono state ampliate. Attualmente, la stampa dell’etichetta sulla confezione (e non l’etichetta cinese applicata mediante adesivo sulla confezione originale) è richiesta soltanto per prodotti quali latte in polvere per bambini. A partire dal 1 gennaio 2022, invece, secondo le nuove misure amministrative tale requisito sarà esteso a tutti gli alimenti dietetici speciali, inclusi alimenti per lattanti, alimenti complementari per l’infanzia, alimenti con scopi medici specifici, integrazione nutrizionale, alimenti per la nutrizione sportiva e integrazione nutrizionale per donne in gravidanza. Anche per tali categorie, quindi, l’etichetta dovrà essere stampata sulla confezione e non apposta in formato adesivo.
Avv. Luigi Zunarelli
Junior Partner Shanghai Office