Va esclusa la responsabilità di amministratori e sindaci della società target qualora l’acquirente, comprata una partecipazione sociale, non svolga la due diligence prevista per la determinazione del prezzo definitivo delle quote e il patrimonio della società acquisita si sia poi rivelato diverso da quello rappresentato dai bilanci depositati.

La corte d’appello di Venezia, con decisione dello scorso 31 gennaio 2020, ha infatti negato all’acquirente di partecipazione societaria i danni richiesti agli ex amministratori e sindaci della società target – uno dei quali assistito dal nostro Studio – a seguito del fallimento della società acquistata.

Due i perni della decisione: il primo, che nel caso in cui le parti di un contratto di cessione di partecipazione societaria pattuiscano di apprestare un meccanismo per accertare alcune qualità e caratteristiche della cosa venduta, subordinando all’effettuazione di esso l’eventuale modifica di un elemento del contratto, quale il prezzo, e il contratto non preveda alcun obbligo in ordine a specifiche caratteristiche della cosa venduta, la pattuizione di tale meccanismo non equivale a prestare una garanzia nella vendita. La seconda, che consentendo tale meccanismo contrattuale di verificare la effettiva consistenza patrimoniale della società, all’acquirente sarebbe stato possibile pretendere un adeguamento del prezzo senza alcun limite, di tal ché la eventuale non corrispondenza al vero delle risultanze contabili non integra lesione dell’affidamento dell’acquirente né risulta causalmente collegata alla lamentata perdita patrimoniale lamentata dall’acquirente.

Queste in sintesi le vicende processuali: l’acquirente affermava che, avendo comprato e pagato il 100% del capitale sociale di una società, il patrimonio di essa si era poi rivelato pesantemente negativo a seguito della scoperta della falsità dei dati contenuti nei bilanci pubblicati antecedentemente all’acquisto (tanto che la società target venne successivamente dichiarata fallita). Per tale ragione aveva chiesto al tribunale di Padova di pronunciare la nullità, l’annullamento o la risoluzione del contratto di trasferimento della partecipazione e di condannare, in via extracontrattuale, i membri del consiglio di amministrazione e dei sindaci della società target, al risarcimento dei ingentissimi danni che affermava d’aver subito a causa della supposta violazione dei loro doveri e della conseguente non veridicità dei bilanci della società target, assunti dall’acquirente quale parametro principale per determinarsi alla stipula del contratto.

Alle richieste dell’attrice erano conseguite domande reciproche di manleva tra i convenuti e nei confronti delle assicurazioni della loro responsabilità professionale.

Il tribunale di Padova aveva respinto le richieste dell’attrice, rilevando come il contratto di cessione della partecipazione non contenesse alcuna “espressa garanzia specifica … in ordine all’esistenza di una determinata situazione patrimoniale della società, di un determinato valore positivo del patrimonio netto, alla data della stipula del contratto di cessione delle quote”. Secondo il tribunale la previsione contrattuale di adeguamento del prezzo c.d. base (ossia quello quantificato sull’assunto che il patrimonio netto definitivo fosse pari a quanto risultante dal bilancio di riferimento) all’esito della prevista due diligence era il meccanismo contrattuale all’effettuazione del quale le parti avevano subordinato non solo i rimedi pattizi (manleve e indennità), ma anche la possibilità di avvalersi delle tutele di legge. Il tribunale ha ritenuto che “il mancato svolgimento della due diligence e quindi il mancato accertamento del patrimonio netto definitivo alla data di stipula del contratto ai fini della determinazione del prezzo delle quote” era “da ascriversi totalmente alla stessa” acquirente, che avrebbe dovuto rimproverare sé stessa “non solo di aver proceduto all’acquisto senza effettuare i controlli necessari, ma anche di non essersi avvalsa dei meccanismi contrattuali espressamente previsti per consentire l’accertamento, sia pure ex post, della reale situazione economico-patrimoniale della società” target.

La decisione di primo grado è stata sottoposta ad un’unica censura, incentrata sulla contestazione della insussistenza delle garanzie contrattuali e sull’esistenza del legittimo affidamento dell’acquirente sulle risultanze contabili, le quali si erano a suo giudizio rivelate difformi dal vero, profili entrambi che secondo l’acquirente avrebbero dovuto condurre alla condanna di amministratori e sindaci a risarcire il danno.

La corte ha rigettato la censura, escludendo l’esistenza di nesso di causalità tra “la situazione patrimoniale della” società target “come risultante dai bilanci” e “il prezzo pagato dall’acquirente”, in conseguenza del contratto con la cedente, atteso che la perdita economica lamentata dall’acquirente deve ritenersi derivata, anche a giudizio della corte, dalla scelta dell’acquirente di non avvalersi di quei meccanismi revisionali del prezzo che pure nello stesso contratto erano previsti e che avrebbero agevolmente consentito di pervenire alla determinazione dell’effettiva consistenza patrimoniale della società target. Considerazione poggiata sulla constatazione esser divenuti incontroversi, per mancato specifico appello su punto, due accertamenti in fatto svolti dalla sentenza di primo grado, ossia che: (1) “il prezzo delle quote, diverso e distinto dall’importo base, […] doveva essere determinato in seguito in base all’accertamento da parte della stessa società acquirente […] attraverso la due diligence”; (2) il mancato svolgimento della due diligence e quindi il mancato accertamento del patrimonio netto definitivo alla data della stipula del contratto era da imputarsi integralmente alla condotta dell’acquirente.

La corte ha dunque respinto l’argomento dell’acquirente che “apprestare dei meccanismi per accertare l’effettiva consistenza del Patrimonio netto necessaria alla determinazione del prezzo” sia equivalente a “prestare una garanzia”, atteso che “altro è prestare una garanzia in una vendita, ossia assumere una specifica obbligazione con riguardo a una qualità o caratteristica della prestazione contrattuale, altro è il caso in cui, senza assunzione di alcun obbligo in ordine a specifiche caratteristiche della cosa venduta, venga pattuito dalle parti di apprestare un meccanismo condiviso per accertare alcune qualità e caratteristiche, subordinando all’effettuazione di esso l’eventuale modifica di un elemento del contratto, quale il prezzo”.

Quanto alla lesione dell’affidamento secondo la corte, una volta che le parti abbiano previsto specificatamente un meccanismo contrattuale per appurare l’effettiva entità del patrimonio della società target e che l’acquirente abbia deciso di non avvalersene, non può fondatamente ritenersi che la perdita della somma versata dall’acquirente alla cedente a titolo di prezzo (provvisorio) sia causalmente riconducibile alla erroneità dei dati contabili.

Secondo la corte, infatti, l’acquirente aveva ogni possibilità di verificare la effettiva consistenza patrimoniale della società delle cui quote intendeva rendersi acquirente e ciò sulla base delle specifiche pattuizioni a tal fine inserite nel contratto di cessione. E si trattava di previsioni che avrebbero consentito all’acquirente un adeguamento del prezzo senza alcun limite, di tal ché la eventuale non corrispondenza al vero delle risultanze contabili non risulta causalmente collegata alla lamentata perdita patrimoniale lamentata dall’acquirente.

A cura dell’Avv. Alberto Pasino, mail: alberto.pasino@studiozunarelli.com

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