Come è noto, in tema di cessione d’azienda, l’art. 2560 c.c. sancisce la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento dei debiti relativi l’azienda ceduta, purché questi siano anteriori al trasferimento e risultino dai libri contabili.

 

Recentemente la Suprema Corte è intervenuta sull’argomento esprimendo un principio di diritto che merita attenzione per le possibili applicazioni pratiche in materia di recupero crediti.

 

In estrema sintesi, i fatti alla base del contenzioso definito dalla Cassazione possono essere così riassunti: il creditore agiva nei confronti di un soggetto che riteneva essere il cessionario di fatto dell’azienda del debitore principale, per vedere accertata la sua responsabilità solidale e la sua conseguente condanna al pagamento del credito insoluto. A sostegno dell’intervenuta cessione, il creditore osservava come la nuova impresa fosse costituita dalla stessa compagine sociale, avesse la stessa clientela ed esercitasse la medesima attività della precedente. In entrambi i giudizi di merito, sia il Tribunale che la Corte di Appello ritenevano che l’assenza di un atto formale di cessione non fosse ostativa all’applicazione del principio previsto dall’art. 2560 c.c.; il giudice di seconda istanza, tuttavia, contrariamente a quanto deciso in primo grado, riteneva che per configurare la responsabilità solidale tra cedente e cessionario fosse altresì necessario dimostrare l’avvenuta iscrizione del credito nelle scritture contabili. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il creditore, sostenendo che la decisione della Corte di Appello contrastasse con la ratio della norma in esame.

Sul punto, la Corte di Cassazione, attraverso una interpretazione sostanziale e non meramente formale della norma citata, fatta propria anche da altre recenti sentenze di legittimità (v. Cass. 6107/2013 e Cass. SUU n. 5054/2017), esprimeva il seguente principio di diritto: “In tema di cessione dazienda, il principio di solidarietà tra cedente e cessionario, fissato dallart. 2560, secondo comma, c.c., con riferimento ai debiti inerenti allesercizio dellazienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente allinterprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dallaltra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10 dicembre 2019, n. 32134).

 

Tramite l’applicazione del citato orientamento, dunque, è possibile configurare – senza eccessivi formalismi – la responsabilità solidale tra il debitore (cedente) e un diverso soggetto (cessionario) ogni qual volta la cessione sia inquadrabile come uno strumento volto a spogliare l’impresa debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo l’azione di recupero, da parte del creditore.

 

A cura dell’Avv. Federico Tassinari, federico.tassinari@studiozunarelli.com

CategoryDiritto civile

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