In data 30 maggio 2019, anche le Associazioni Cooperative di settore hanno aderito al verbale di accordo del 3 dicembre 2017 contenente la disciplina applicabile ai dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto, merci e logistica e con scadenza prevista per il mese dicembre dell’anno corrente, ponendosi così al pari delle altre associazioni di settore.
L’accordo, raggiunto tra AGCI – SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, FLIT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, costituisce allegato alla Parte Speciale, Sezione Terza – Cooperazione del CCNL Autotrasporto merci e logistica e riguarda, unciamente, le imprese cooperative – escluso ogni altro tipo societario – in possesso dei requisiti sotto riportati:
- Iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il MISE;
- Deposito del regolamento interno presso le DTL competenti;
- Mutualità prevalente da almeno 3 anni;
- Patrimonio netto nell’esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato;
- Possesso dell’attestazione/ certificato di revisione relativo ai due bienni precedenti (Art. 5, commi 1 e 2 del Dlg. N.220/2002);
- Applicazione del CCNL in questione compresa la Parte Speciale, Sez. Terza;
Secondo quanto previsto dall’Accordo, le imprese Cooperative potranno all’occorrenza sostituire le ore di permesso relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato o domenica con l’erogazione di un premio di risultato, di ammontare composto da una quota fissa ed una variabile, la quale verrà calcolata, tra l’altro, sulla base di indici di qualità e produttività eventualmente raggiunti dal personale dipendente.
Relativamente al solo personale non viaggiante, mediante accordo di secondo livello, sarà inoltre possibile usufruire di una specifica banca ore cui destinare il lavoro straordinario, se svolto.
Il 10% del suo ammontare di ore di straordinario eseguite verrà normalmente retribuito al dipendente su base trimestrale, ferma restando la possibilità di utilizzare le ore a compensazione della minore quantità di servizio prestato in caso di calo di produzione. Per il personale non viaggiante, infine, è fatta salva l’opportunità di utilizzare l’orario multiperiodale come previsto ai sensi dell’art.9 CCNL alla sezione Cooperazione.
Inoltre, in merito agli adeguamenti della paga base così come definiti dall’accordo di rinnovo del 3 dicembre 2017, la loro corresponsione sarà effettuata dalle imprese cooperative nel primo mese utile successivo alla firma dell’intesa 30 maggio 2019. L’una tantum potrà essere corrisposta anche mediante gli strumenti propri della cooperazione.
A cura di Avv. Marcello Giordani – Dipartimento di Diritto del Lavoro – marcello.giordani@studiozunarelli.com