Subentro nei locali con impianto di videosorveglianza già autorizzato. Non occorre procedere con un nuovo accordo se non mutano le esigenze e/o le modalità di funzionamento dell’impianto già presente

Con circolare n. 1881/19 del 25 febbraio 2019, la INL ha chiarito come in caso di modifiche societarie che possano comportare il subentro  di una nuova impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti di videosorveglianza non comporta di per sé l’illegittimità dell’accordo e/o della autorizzazione già ottenute ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970 sempre che, come specifica l’Ente ispettivo, non siano intervenuti mutamenti dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) ovvero delle modalità di funzionamento dell’impianto presente.

Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, la INL consiglia comunque che il titolare subentrante provveda a comunicare, all’Ufficio che ha autorizzato l’installazione degli impianti, l’intervenuta modifica societaria specificando al contempo come, con il cambio di titolarità, non siano mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento già autorizzato.

 

A cura di Avv. Marcello Giordani – Dipartimento di Diritto del Lavoro – marcello.giordani@studiozunarelli.com

Seguici sui social: