Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, contenente il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, modifica alcune norme del codice civile riguardanti le società che entreranno in vigore il 16 marzo 2019 e riguardano, principalmente, gestione dell’impresa, responsabilità degli amministratori e ampliamento dell’obbligo in capo alle s.r.l. di nomina degli organi di controllo.
La prima disposizione a subire una significativa trasformazione è l’art. 2086 c.c.. La rubrica verrà modificata dall’attuale “Direzione e gerarchia dell’impresa a “Gestione dell’impresa”, e al primo comma ne verrà aggiunto uno ulteriore, a norma del quale “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il nuovo art. 2086 c.c., nell’intenzione del legislatore, mira a favorire l’emersione tempestiva della crisi, obbligando l’imprenditore diverso dall’imprenditore individuale ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa che gli consenta di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
La norma presenta qualche criticità sul piano sistematico. Prima tra tutte il fatto che ora il principio sancito dall’art. 2086 II co. c.c. si applichi anche alle società di persone in forza della modifica degli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 e 2475 c.c., considerato che esso mal si concilia con la regola di amministrazione in capo ai soci vigente – in forma disgiuntiva o congiuntiva – con riguardo a tale tipo di società.
Nonostante le criticità che presenta, la disposizione merita particolare attenzione, considerato che essa pone a carico dell’imprenditore ulteriori obblighi di garanzia che, se violati, rischiano di esporlo a gravi responsabilità, non solo limitate alla sfera civilistica.
Non è dunque un caso che l’altro aspetto profondamente impattato dalla riforma consista nella responsabilità degli amministratori.
Tra le principali novità va segnalato l’inserimento del comma 6 nell’art. 2476 c.c., mirante a responsabilizzare maggiormente gli amministratori delle società a responsabilità limitata rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Tale disposizione ora prevede espressamente quanto sin qui sancito in virtù dell’estensione giurisprudenziale alle s.r.l. dell’art. 2394 c.c., ossia che gli amministratori rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Ancor più dirompente è la modifica dell’art. 2486, cui si aggiunge un comma che introduce il criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio. La norma mira a riscrivere, anche in funzione deflattiva del contenzioso giudiziario, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e a far fronte all’obiettiva difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare.
Dispone infatti il nuovo comma 3 dell’art. 2486 che il danno risarcibile in caso di prosecuzione illegittima dell’attività in presenza di una causa di scioglimento si presume essere “pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento […], detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”.
Per la diversa ipotesi di apertura di una procedura concorsuale, la disposizione sancisce che se “mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Merita infine menzione la modifica del secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c., che amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo o del revisore. D’ora innanzi le s.r.l. vi saranno obbligate qualora la società (i) sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; (ii) controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti oppure (iii) “abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità”.
Prevede infatti l’art. 379 3 comma del d.l. in commento che “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti appena accennati, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1 […]”.
A cura dell’Avv. Alberto Pasino – email: alberto.pasino@studiozunarelli.com