A far data dal 25 maggio 2018 il Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/2003) sarà destinato ad essere definitivamente abrogato e dunque in buona parte dimenticato da professionisti ed imprese che operano trattando dati personali.

Tale sembrerebbe essere l’ultimo sviluppo di un percorso evolutivo iniziato oramai due anni fa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 in abrogazione della Direttiva n. 95/46/CE. Il 21 marzo scorso infatti il Consiglio dei Ministri ha reso noto, con comunicato stampa, che è stato approvato in esame preliminare il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega n. 163/2017, contiene disposizioni per l’implementazione in Italia del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati e contestualmente abroga il Codice sulla privacy.

Secondo il comunicato, pertanto, a partire dal 25 maggio l’impianto normativo nazionale sulla protezione dei dati sarà costituito principalmente dal Regolamento europeo, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, e dal citato decreto legislativo italiano, sul contenuto del quale tuttavia nulla è ancora trapelato.

Una notizia importante dunque quella di mercoledì scorso anche se di fatto essa non fa che aggiungere ancora più incognite ad una serie di punti interrogativi che già affliggono da mesi gli operatori del settore che cercano di prepararsi alla entrata in vigore del nuovo Regolamento senza conoscere quale sarà il quadro normativo definitivamente loro applicabile.

In attesa di conoscere il contenuto del citato decreto legislativo, la cui data di emissione è prevista per la prima metà di maggio, il Garante privacy è attivo nel fornire i primi orientamenti interpretativi sulle nuove disposizioni regolamentari. Risalgono infatti solo al 26 marzo u.s. le nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. RDP o DPO) in ambito privato, nell’ambito delle quali viene sciolto uno dei nodi che più si attendeva fossero affrontati dall’Autorità e si conferma che il DPO, se esterno, potrà essere anche una persona giuridica.

(A cura dell’Avv. Valentina Saviottivalentina.saviotti@studiozunarelli.com)

 

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