La solvibilità finanziaria dello spedizioniere, operatore economico autorizzato (AEO), necessaria per mantenere l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci oggetto delle operazioni doganali, non viene meno in caso di mancato pagamento spontaneo dei maggiori tributi, dovuti in solido con l’importatore.

L’Agenzia delle Dogane riteneva essere venuto meno tale requisito per non avere lo spedizioniere doganale, rappresentante indiretto, adempiuto, in luogo dell’importatore obbligato principale, al pagamento dei diritti doganali cui era tenuto in via solidale entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Secondo l’Amministrazione, a causa dell’iscrizione a ruolo di debiti scaduti, non risultavano più sussistenti in capo all’operatore doganale AEO i requisiti di affidabilità e notoria solvibilità di cui all’art. 90 TULD, che permettono l’esonero dal prestare cauzione.

Dopo le deduzioni difensive presentate dallo Studio, l’Amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento, aderendo all’impostazione secondo cui è diritto dell’obbligato potere avvalersi del pagamento rateale, cui è possibile accedere solo laddove sia iniziata la riscossione coattiva e quindi oltre il termine per l’adempimento spontaneo. Tale scelta, tuttavia, non è idonea a farlo decadere dal beneficio dell’esonero dalla cauzione.

(a cura dell’Avv. Federica Fantuzzi, federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)

 

CategoryDiritto doganale

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