In occasione di un recente caso di cui è stato investito il nostro Studio nell’ambito di un contenzioso giudiziario afferente un contratto di logistica per ammanchi inventariali, è stata riscontrata la tendenza interpretativa, da parte dell’Autorità giudicante, di rigettare le richieste risarcitorie per ammanchi inventariali.
Si precisa che tale orientamento è stato espresso nell’ambito di una discussione verbale e non è stato cristallizzato in una pronuncia, in quanto le parti, nello specifico caso in commento, si sono determinate a raggiungere un accordo transattivo a tacitazione di una vertenza di più ampia portata.
Tuttavia l’occasione offre lo spunto per compiere una riflessione di fondo: quando si può parlare di prova diabolica in tema di ammanchi inventariali?
Il caso trattato concerneva una tipica controversia avviata da una primaria società del settore industriale della cosmesi nei confronti dell’impresa incaricata di eseguire, nel proprio magazzino, lo stoccaggio delle merci in entrate, la loro custodia ed il loro approntamento per le spedizioni. A conclusione del rapporto contrattuale, la società si era avveduta dell’esistenza di notevoli ammanchi dal proprio inventario fisico, per un valore di oltre duecento mila euro di prodotto letteralmente “svanito nel nulla”. La domanda creditoria è stata oggetto di un atto di citazione, corredato di una serie di documenti attestanti le perdite di merce. Inoltre, tali prove documentali erano state integrate dalla richiesta di ammissione di audizione testimoniale, oltre che dell’espletamento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio. Da parte sua, l’appaltatore negava ogni responsabilità per la corretta tracciatura della merce in entrata e in uscita. Ebbene, di fronte a tale contrasto, si è dibattuto in aula circa la portata dell’onere probatorio nella specifica materia oggetto del contenzioso. In tale contesto, è stato quindi osservato dal Giudicante che l’ammanco inventariale non può essere provato né documentalmente, né per testimoni, ne, tanto meno, per CTU avente finalità meramente esplorativa. Di fatto, la prova dell’ammanco è una “prova diabolica”. La prova diabolica è quella prova di estrema difficoltà, se non addirittura impossibile che limita fortemente le probabilità di accoglimento di una azione in sede giudiziaria.
Come è noto, in base al sommo principio sancito dall’art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti ne costituiscono il fondamento. Per tale ragione, l’assolvimento dell’onere probatorio è circostanza decisiva nella definizione di un contenzioso. Ne consegue che, nel caso di dispute in materia di ammanchi inventariali, l’ardua attività istruttoria da fornire al cospetto di un Giudice dovrebbe indurre le parti ad autodisciplinarsi, sin al primo anno di vita del contratto di logistica, mediante lo svolgimento concordato di sistematici accertamenti inventariali, da svolgersi in contraddittorio e verbalizzati in un documento sottoscritto da entrambe per accettazione. La previsione di specifici accordi contrattuali nel mondo della logistica si rivela, infatti, sempre più spesso lo strumento più efficace di tutela aziendale.
A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)