La recente legge di stabilità ha finalmente risolto l’annoso problema della classificabilità in E/1 dei terminal portuali, prevedendo che gli stessi saranno classificati in tale categoria catastale a decorrere dal 1 gennaio 2020. Ne consegue che, a decorrere da tale data, tali tipologie di immobili non sarà più soggetta al pagamento dell’IMU. Nel silenzio della norma resta, tuttavia, aperto il problema della debenza o meno del tributo sino al 2020.
La tematica sembrerebbe potere giungere a positiva conclusione quantomeno per gli operatori terminalisti concessionari di aree o banchine del Porto Franco di Trieste.
Una sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia, resa in un contenzioso patrocinato dallo studio e recentemente passata in giudicato, ha infatti affermato che lo speciale regime giuridico cui sono soggette le suddette aree è ostativo alla richiesta di pagamento dell’IMU da parte del Comune.
Nella sentenza in commento si ribadisce, innanzitutto, che le Zone Franche del Porto di Trieste sono disciplinate da disposizioni contenute nell’Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 1947 e dalle successive norme di attuazione. Tali disposizioni, in quanto di rango internazionale, sono destinate a prevalere sulle contrastanti norme nazionali, anche se successivamente emanate. Partendo da tale premessa, il Collegio osserva che “tale normativa speciale assicura al Porto di Trieste l’esenzione da dazi doganali, da tasse o da altri gravami ad eccezione del pagamento di diritti che rappresentino il corrispettivo dei servizi effettivamente prestati. L’imposta in oggetto non è correlata ad alcun servizio reso dal Comune, con la conseguenza che il suo pagamento a fronte della semplice messa a disposizione da parte dell’Autorità Portuale e non del Comune di magazzini strumentali alla movimentazione delle merci in Porto Franco, equivale ad imporre un gravame di natura fiscale sulle merci in transito per tali magazzini, realizzando così una violazione della normativa speciale richiamata”.
Posto che il Comune di Trieste non ha impugnato la suddetta sentenza che, come detto, è recentemente passata in giudicato non si può escludere che le ragioni dell’acquiescenza ai sopra richiamati rilevanti principi di diritto possano ricercarsi nella condivisione degli stessi anche da parte dell’Ente impositore.
a cura dell’ufficio di Bologna e Trieste, Prof. Avv. Massimo Campailla (massimo.campailla@studiozunarelli.com) Tel 051 2750020