Il trasporto su strada, oltre ad occupare un ruolo linfatico all’interno dell’economia del Paese, ricopre indubbiamente una posizione di predominio nel settore della movimentazione merci, realizzando di conseguenza un mercato del lavoro pronto ad accogliere differenti tipologie contrattuali.
Nonostante le statistiche più attuali rilevino un considerevole decremento, almeno nell’ultimo quinquennio, delle ditte individuali di autotrasporto, l’attività dei c.d. “padroncini” è stata di recente oggetto dell’attenzione della Giurisprudenza di merito, la quale ha avuto l’opportunità di soffermarsi sulla natura giuridica del rapporto intercorrente tra padroncini e committenti, volgendo, a discapito della subordinazione, verso l’autonomia professionale.
Una recente pronuncia di merito (v. Tribunale di Vicenza n. 424 del 13 giugno 2017) ha infatti stabilito come l’accertamento dello stato di subordinazione del padroncino nei confronti del dipendente debba essere desunta dalla presenza di molteplici e coerenti indici sintomatici “diretti in modo grave, preciso e concordante a rivelare la sussistenza della subordinazione medesima”, non potendo rilevare l’esistenza di solo uno o alcuni di essi (come ad esempio, nel caso di specie, l’utilizzo del logo, della divisa e di apparecchiature informatiche di proprietà del committente e la sottoposizione diretta del padroncino a direttive ed istruzioni da parte del committente).
Diversamente, per accertare l’autonomia della prestazione lavorativa basterà accertare la presenza di elementi distintivi quali l’effettiva proprietà del mezzo in capo al padroncino, l’assunzione di responsabilità per i rischi e dei costi connessi all’attività svolta, l’autonoma gestione delle spese e della manutenzione del mezzo nonché la varietà di incarichi allo stesso affidati da committenti differenti e l’assenza di alcun potere disciplinare in capo al committente (prevedendo ad esempio la corresponsione di penali in caso di inadempimento).
(A cura del Dipartimento di Diritto del Lavoro – Avv. Marcello Giordani – 02.39680538)