Dopo (quasi) sette anni (art. 60, legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto finalizzato ad introdurre una nuova tipologia di semafori allo scopo di garantire una maggiore tutela della sicurezza della circolazione stradale: trattasi, in particolare, del d.m. 27 aprile 2017, avente ad oggetto le “Caratteristiche per omologare e installare dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici”.

La novità introdotta dal MIT è rappresentata da una nuova generazione di impianti semaforici “intelligenti”, i quali dovranno “visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci”: trattasi, letteralmente, di semafori “countdown”, ossia in grado di evidenziare, in maniera puntale, i secondi residui allo scattare della luce rossa (art. 1, comma 1, d.m. 27 aprile 2017).

Mediante questa nuova modalità di segnalazione visiva, ci si prefigge di ingenerare negli utenti stradali una maggiore consapevolezza e prudenza nella attività della guida, nella specie “spronando” questi ultimi a prepararsi “per tempo” al rallentamento e, infine, alla frenata del veicolo. Si auspica, in altri termini, che i dispositivi in esame possano permettere una migliore gradualità nelle modalità di condotta del veicolo, garantendo la possibilità di regolazione della velocità di andamento del mezzo.

Malgrado la rilevanza pubblicistica della finalità della tutela della sicurezza della circolazione stradale, il Ministero ha ritenuto più opportuno riconoscere all’intera normativa grande elasticità, nella specie attribuendo agli enti proprietari di strade il potere (totalmente discrezionale) di decidere se installare, o meno, i dispositivi in questione (“l’impiego dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci, ove previsto dagli enti proprietari di strade […]”: art. 2, comma 1, d.m. 27 aprile 2017) senza, peraltro, prevedere nessuna forma di sanzione, per gli enti proprietari medesimi, nella ipotesi in cui la norma dovesse rimanere, nella prassi, lettera morta.

I luoghi in cui sarà possibile constatare il funzionamento dei semafori “countdown” sono tassativi (art. 2, comma 2), tuttavia, all’interno di essi, il MIT ha prescritto che i nuovi dispositivi vengano impiegati solamente in abbinamento con gli altri semafori (“tradizionali”) già esistenti, ossia quelli:

1) pedonali e per velocipedi al fine di segnalare il tempo residuo negli attraversamenti pedonali e ciclabili;

2) veicolari che regolano sensi unici alternati;

3) veicolari normali che regolano il transito in intersezioni tra strade con una corsia per senso di marcia, senza attraversamenti pedonali e ciclabili.

Gli enti proprietari delle strade possono, poi, decidere di installare i nuovi semafori “anche in impianti semaforici esistenti con gli abbinamenti di cui [sopra] e per la regolazione dei sensi unici alternati temporanei istituiti nel caso di cantieri stradali” (art. 2, comma 3, d.m. 27 aprile 2017).

Si sottolinea, infine, come la nuova normativa entrerà in vigore dal 20 dicembre 2017 (cfr. art. 3, d.m. 27 aprile 2017).

 

 

A cura dell’avv. Andrea.Giardiniandrea.giardini@studiozunarelli.com

CategoryDiritto civile

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