Il Tribunale di Sassari con provvedimento del 22 marzo 2016, in materia di riparto di competenza territoriale in ambito di contratto di trasporto, ha confermato il principio espresso dalla Cassazione secondo cui “forum contractus” – che individua la competenza ai sensi dell’art. 20 c.p.c. in alternativa al foro del convenuto ex artt. 18 e 19 c.p.c. – deve intendersi quello del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare (cfr. Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 15 luglio 2009, n. 16446).
Nella fattispecie concreta, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., un’impresa committente di Sassari ha convenuto in giudizio, innanzi al proprio foro di residenza, una cooperativa di autotrasportatori con la quale aveva intrattenuto un rapporto contrattuale durato svariati anni, al fine di ottenere la nomina di un consulente tecnico d’ufficio a cui affidare il compito di accertare gli effettivi chilometri percorsi dal vettore e la conseguente determinazione degli importi ad esso dovuti in base alla tariffa chilometrica convenuta verbalmente tra le parti.
Il vettore, difeso dallo Studio, si è costituito contestando in via pregiudiziale la competenza del Tribunale adito, in via preliminare l’intervenuta prescrizione del diritto avversario e, nel merito, l’infondatezza della pretesa avversaria.
Il giudice ha accolto l’eccezione pregiudiziale proposta dal vettore resistente e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, osservando che, essendo intercorso tra le parti un contratto di trasporto non scritto, questo deve ritenersi concluso nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione.
Ed infatti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui il contratto di trasporto non venga stipulato in forma scritta, non trovano applicazione le disposizioni previste dall’art. 1326 c.c. ma quelle previste dall’art. 1327 c.c., le quali prevedono che, “qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione” (ossia, nel contatto di trasporto, nel luogo in cui è avvenuto il caricamento della merce da parte del vettore).
Quanto affermato trova conferma nel fatto che nei contratti di trasporto – in cui per ragioni di speditezza, nell’interesse prevalente del proponente, è necessario addivenire alla immediata esecuzione della prestazione – l’esecuzione del contratto non è condizionata ad una preventiva risposta da parte del vettore. L’accettazione della proposta contrattuale, pertanto, avviene con l’inizio dell’esecuzione del contratto.
(A cura del Dott. Federico Tassinari – federico.tassinari@studiozunarelli.com)