(TAR Emilia Romagna, – Bologna – Sezione Prima, Sentenza 112/2016)
Il TAR Emilia Romagna si è recentemente pronunciato su un caso che aveva ad oggetto l’applicazione di una misura prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in virtù del quale il Questore può disporre la chiusura di un locale quando questo sia diventato motivo di pericolo per l’ordine pubblico.
La norma applicata prevede la possibilità di disporre la chiusura fino a 15 giorni oppure in una misura superiore qualora sia necessario per particolari esigenze di ordine pubblico specificatamente motivati.
Nel caso in esame, a seguito di alcuni episodi verificatisi presso un pubblico esercizio della riviera romagnola, era stata disposta la chiusura per un periodo di trenta giorni in misura quindi superiore a quanto previsto in via ordinaria.
Avverso tale provvedimento di carattere preventivo, volto cioè ad evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, è stato proposto ricorso d’urgenza per diversi motivi ed il TAR Emilia Romagna ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del decreto di chiusura del locale, confermando poi il provvedimento con la sentenza definitiva e la decisione è stata motivata in ragione del principio di proporzionalità.
Ha stabilito il giudice amministrativo che l’esercizio della discrezionalità amministrativa deve essere ispirato anche al rispetto del principio di proporzionalità e quindi deve trovare motivazione nella valutazione di tutti gli elementi che caratterizzano il caso specifico
In questa vicenda il giudice ha ritenuto per un verso giustificato il provvedimento di sospensione dell’attività del locale, poiché gli incidenti verificatisi giustificavano l’adozione di una misura preventiva, ma per altro verso eccessiva perché non si erano tenuti in considerazione le misure adottate dal gestore per garantire la sicurezza e le ulteriori misure che questo si era detto pronto ad adottare come poi è in effetti avvenuto.
In questo caso deve perciò apprezzarsi come il tradizionale principio secondo cui la discrezionalità amministrativa può essere oggetto di censura soltanto nel caso in cui sia connotata da illogicità o irragionevolezza trovi una sua migliore specificazione e distinzione nel principio di proporzionalità pervenuto dall’elaborazione del diritto comunitario.
Tale principio impone all’amministrazione di valutare che la misura adottata sia necessaria e proporzionale rispetto al fine perseguito e, quindi, si determini il minor sacrificio possibile degli interessi diversi o confliggenti, nonché che essa sia idonea a realizzare lo scopo perseguito, ed infine che sia adeguata, costituendo l’adeguatezza la misura quantitativa della decisione adottata.
Da ciò ne consegue che la proporzionalità, quale requisito caratterizzante della necessarietà, dell’adeguatezza e dell’idoneità, non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, configurandosi quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità e alla legalità da intendersi “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284).
Nel caso qui in esame la misura interdittiva non ha tenuto in alcuna considerazione quanto fatto dal gestore del locale e gli impegni assunti ben prima che la misura venisse adottata. Non deve peraltro essere trascurato il fatto che la stessa gestione lavorava, e continua a lavorare, in stretta collaborazione con il Comune e con le forze di polizia per l’organizzazione della sicurezza, tanto in occasione di eventi particolari, quanto nella ordinaria gestione dei propri locali. Pertanto deve rilevarsi come l’applicazione del principio di derivazione comunitaria della proporzionalità abbia indotto il giudicante a intervenire sulla misura della sanzione riconducendola ad un termine ritenuto congruo in relazione alle motivazioni del provvedimento.
(A cura dell’Avv. Franco Fiorenza, Dott. Michele Altini – franco.fiorenza@studiozunarelli.com)