La disciplina del diritto del lavoro emiratino è contenuta nella legge federale n. 8 del 1980 (e successive modifiche – leggi federali nn. 24/81, 15/85 e 12/86). La normativa si applica sia per il lavoratore emiratino sia per quello straniero. Ulteriore fonte è il contratto di lavoro individuale che può essere a tempo determinato o indeterminato con durata limitata, non superiore a 4 anni, salvo rinnovo, per mutuo consenso, per periodi uguali o inferiori.
Secondo quanto disciplinato dall’art. 37 legge federale n. 8 del 1980, il contratto di lavoro, il cui modello contrattale in inglese e arabo viene predisposto dal Ministero del Lavoro, può prevedere un periodo iniziale di prova di durata variabile da tre a sei mesi, in cui il datore di lavoro è libero di risolvere il rapporto lavorativo in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e / o remunerazione nei confronti del lavoratore (article 37, Federal Law n. 8/1980 “The employee may be appointed for a probationary period not to exceed six months, and the employer may terminate the services of the employee during this period without giving a notice or end of service remuneration. Appointment of the employee on probation basis in the service of one particular employer may not be made more than once. However if the employee passed the probationary period satisfactorily, and remained in service, such period of service shall be computed in the period of his service”).
L’orario di lavoro è pari a 8 al giorno e 40 / 48 ore settimanali ad eccezione del mese del Ramadan, in cui le ore lavorative giornaliere vengono ridotte a sei e dei mesi estivi, a causa delle alte temperature che raggiungono, a volte, i sessanta gradi. Per quanto riguarda la retribuzione, il Ministero del Lavoro ha stabilito negli ultimi anni un salario minimo per categoria. Per i dipendenti di primo livello, ossia personale in possesso di qualifica universitaria, la retribuzione minima è stata fissata per legge a 12.000 AED mensili. Salari inferiori sono, invece, previsti per i lavoratori di secondo livello (in possesso del diploma) e di terzo livello (senza qualifica universitaria). Si precisa, infine, che il diritto a recedere dal contratto è attribuito sia al datore di lavoro sia al lavoratore ed è esercitabile mediante comunicazione scritta con un preavviso di minimo 30 giorni.
(A cura dell’Ufficio di Bologna – Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020).