Il primo di ottobre è ufficialmente entrata in vigore la riformata Chinese Food Safety Law (FSL), approvata il 24 aprile scorso dall’Assemblea Nazionale del Popolo; tale novella nasce dall’esigenza e dalla necessità di armonizzare la gestione della sicurezza alimentare alle regolamentazioni previste in altri paesi. La nuova Food Safety Law, pertanto, deve essere vista come un segnale tangibile fornito dal Governo cinese di considerare la sicurezza in materia una nuova priorità. La nuova legge si compone di 10 capitoli per 154 articoli complessivi, 50 articoli in più rispetto al precedente testo del 2009.
Sulla scorta di alcune criticità che erano proprie del previgente sistema, la Food Safety Law migliora la vigilanza prevista in relazione a specifici prodotti:
– alimenti per l’infanzia: stringenti linee guida sono state previste per assicurare la sicurezza dei prodotti per l’infanzia; sul tema è ora previsto che materie prime, additivi, formule, etichette ecc. debbano essere comunicate ai provinciali uffici competenti (Food and Drug Administration); inoltre le relative formule dovranno essere registrate presso la centrale Chinese Food and Drug Administration. Viene inoltre vietata la possibilità di sub-impacchettare alimenti per l’infanzia nonché posto il divieto per i produttori di utilizzare la medesima formula per commercializzare il medesimo prodotto attraverso differenti brands;
– prodotti biologici: in relazione alle criticità emerse nella produzione, distribuzione e commercializzazione dei cibi biologici, è ora stabilito che le relative etichette non possano includere alcuna indicazione concernente eventuali funzioni terapeutiche dei prodotti stessi; al contrario è posto l’obbligo di riportare la dicitura “this product can not replace medication”. La FSL prevede inoltre che la Chinese Food and Drug Administration pubblichi periodicamente una lista degli ingredienti biologici; successivamente a tale pubblicazione, le materie prime non riportate nella suddetta lista o i nuovi prodotti biologici importati dall’estero dovranno essere registrati presso il CFDA;
– alimenti per uso medico: si tratta di prodotti che necessitano di più elevati requisiti in materia di sicurezza e che pertanto devono essere registrati preventivamente ad un loro utilizzo. La documentazione relativa a formule, tecniche di produzione, etichette e quant’altro possa comprovarne la sicurezza, la capacità nutritiva e gli effetti clinici del prodotto dovrà essere presentata durante la fase di registrazione;
– prodotti venduti online: la vendita di prodotti alimentari attraverso la rete, diffusasi in maniera capillare all’interno del territorio cinese, ha reso necessaria la previsione di una specifica normativa in tema di sicurezza che, prima della riforma, non aveva una regolamentazione ad hoc. A tal proposito la FSL ha adottato specifiche norme sui controlli da effettuarsi nella vendita online; è ora previsto che il gestore di una piattaforma virtuale sia tenuto ad effettuare un puntuale controllo sui venditori e sui distributori, verificando che siano in possesso di tutte le licenze necessarie alle vendite. Ai rivenditori dovrà essere fornita puntuale informativa inerente la propria responsabilità derivante dall’attività commerciale effettuata. In caso di violazioni dei diritti dei consumatori legata ad una vendita avvenuta su piattaforma online, i relativi risarcimenti saranno direttamente a carico del retailer. Fa eccezione l’eventualità legata alla circostanza per cui il gestore della piattaforma non sia in grado di fornire precise indicazioni riguardanti il venditore o il produttore (nominativo, indirizzo e recapiti); in tale evenienza qualunque tipo di ristoro sarà invece a suo carico;
– prodotti geneticamente modificati: le etichette dei prodotti OMG dovranno riportare ben evidente la relativa dicitura;
– prodotti importati: sono previsti ulteriori requisiti per le etichette dei prodotti importati; dovranno necessariamente elencare in cinese, tra le altre, le informazioni relative al nome del produttore, la lista degli ingredienti e la menzione di ciascun singolo additivo, la data di produzione e di scadenza, le modalità di conservazione, istruzioni per l’uso, origini del prodotto, nominativo e recapiti dell’esportatore e del distributore ecc.
La nuova normativa ha inoltre complessivamente inasprito l’intero apparato sanzionatorio; per esempio, in tema di danni conseguenti a violazioni sulla sicurezza alimentare, la legge a tutela del consumatore prevede un risarcimento fino al doppio della perdita totale nel caso in cui derivasse un danno grave o la morte. La FSL prevede invece che la compensazione da parte del produttore o del distributore sia fino a 3 volte la perdita incorsa. Ancora, se precedentemente l’utilizzo di additivi illegali poteva comportare una multa che variava da 5 a 10 volte il valore della merce illecita, sulla base della nuova normativa la sanzione potrà essere calcolata partendo da un minimo di quindici ad un massimo di trenta volte il valore stesso.
In definitiva, le aziende straniere operanti in tale settore dovranno essere particolarmente prudenti e attente nell’assicurare, nell’ambito della loro attività, il rispetto delle disposizioni di legge ivi previste; ciò al fine di evitare importanti sanzioni economiche o il richiamo dei propri prodotti con conseguenti perdite di profitto.
(a cura dell’Ufficio di Shanghai – Avv. Mattia Nannini – 0086 21 51501952 )