Gli italiani sono un popolo litigioso. Ne sono ben consapevoli coloro che per svariate motivazioni si sono trovati a dover sperimentare sulla propria pelle i tempi della giustizia italiana, troppo spesso inflazionati da una controparte poco propensa a chiudere il contenzioso in via stragiudiziale, in spregio alle evidenti possibilità di individuare un compromesso sufficientemente satisfattivo per entrambe le parti.
Conferma del dilemma, tutto italiano come di frequente accade, sono i numerosi interventi a scopo deflattivo sperimentati negli ultimi anni dal legislatore. Al fine di alleggerire la mole di controversie pendenti nelle corti, piuttosto che sulle modalità del rito processuale sembra, infatti, oramai imprescindibile influire sulla volontà delle parti di caparbiamente perseguire e coltivare il contenzioso. Tale scopo è stato recentemente perseguito dal legislatore tramite l’introduzione di una serie di ipotesi, tassativamente elencate dalla legge, in cui il cittadino è obbligato a preventivamente esperire il procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziale (per una disamina più approfondita delle caratteristiche della procedura, anche in comparazione alla mediazione, si veda la newsletter di marzo 2015).
Aldilà, tuttavia, dei casi in cui l’approccio conciliativo alla controversia è normativamente imposto, il buon funzionamento delle procedure deflattive sopra citate, è evidentemente connesso ad un utilizzo spontaneo di tali strumenti, che permetta alle parti di apprezzarne i risvolti positivi.
Al fine di promuovere detto uso volontario, pertanto, il legislatore con l’art. 21 bis del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 – recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”- ha stabilito in via sperimentale un incentivo fiscale rivolto a coloro che nel 2015 hanno corrisposto un compenso all’avvocato che, con successo, li ha assistiti in fase di negoziazione pre-contenzioso.
In particolare, tale incentivo consisterà in un credito d’imposta commisurato al compenso dal cittadino versato al proprio legale, sino ad un ammontare di € 250. Sarà il Ministero della Giustizia a comunicare all’interessato, entro il 30 aprile 2016, l’importo effettivo del credito attribuito e contestualmente a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari.
Il credito di imposta dovrà essere indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 e sarà utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione ministeriale. L’agevolazione, a far data dalla comunicazione ministeriale sopra indicata, potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
A questo punto, pertanto, si resta in attesa della pubblicazione del testo del Decreto Ministeriale cui lo scorso 16 ottobre il Ministro della Giustizia ha apposto la propria firma. Tale Decreto conterrà, infatti, le disposizioni attuative dell’art. 21 bis sopra citato, con indicazione delle modalità pratiche di presentazione della richiesta e relativa documentazione a corredo. Allo stato, sembrerebbe che la procedura sia stata pensata per poter essere esperita agevolmente ed in tempi brevi, al fine di ulteriormente incentivare i contribuenti ad avvalersene.
A nostro avviso, a prescindere dall’esito che l’iniziativa in commento avrà effettivamente, si configurano tutti i presupposti per la buona riuscita e ripetizione della stessa. Lo stanziamento di contributi, infatti, viene per una volta scaltramente effettuato a favore di una procedura conciliativa che prevede l’assistenza del proprio legale di fiducia e che, pertanto, già di per sé è favorita nelle probabilità di successo.
(A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Valentina Saviotti – 051 2750020).
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