Con sentenza n. 1784/2015, pubblicata il 22 maggio 2015, il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di una nota impresa incaricata di servizi di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di Padova, accogliendo le difese dello Studio legale, nella persona del Prof. Avv. Stefano Zunarelli e del Dipartimento Antitrust, Concorrenza e aiuti di Stato, in materia di compensazioni per obblighi di servizio pubblico e di contratti di servizio pubblico ai sensi del Reg. (CEE) n. 1191/69, c.m.i. (ora abrogato e sostituito dal Reg. (CE) n. 1370/2007). È stata, in particolare, confermata la contrarietà all’ordinamento dell’Unione Europea di ripiani retroattivi di disavanzi di esercizio, svincolati da criteri anticipatamente fissati.
La controversia ha origine nel 2008, con un ricorso dell’impresa di trasporto avanti il TAR Veneto volto ad ottenere in maniera retroattiva, principalmente, delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico asseritamente spettantile sia nel periodo di affidamento del servizio tramite concessione sia in quello di affidamento mediante contratto di servizio pubblico e concretamente diretti a coprire interamente i disavanzi di esercizio che l’attrice pretendeva di aver subito a causa dello svolgimento dei servizi di tpl in oggetto. La domanda era basata sulla diretta applicazione del Reg. (CEE) n. 1191/69, c.m.i., senza che, per contro, i finanziamenti retroattivi richiesti trovassero alcun fondamento nel disciplinare di convenzione o nel contratto di servizio pubblico ai sensi del d.lgs. n. 422/1997, c.m.i., e della l.r. n. 25/1998, e senza alcuna distinzione fra i due distinti titoli e relativi regimi.
Dopo che, a seguito di proposizione di regolamento di giurisdizione da parte della Regione Veneto, le Sezioni Unite della Suprema Corte dichiararono la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla controversia e la causa fu quindi riassunta da parte attrice avanti il Tribunale di Venezia, quest’ultimo, ha, in via preliminare, dichiarato la carenza di legittimazione della Provincia, in virtù del riparto di funzioni e competenze previsto dalla normativa nazionale.
La questione giuridica più degna di rilievo è, tuttavia, quella concernente il regime delle compensazioni per i costi derivanti dall’imposizione di obblighi di servizio pubblico. in applicazione delle disposizioni del suddetto Regolamento comunitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, specie del leading case c.d. Altmark, il Tribunale ha affermato che debbano essere chiaramente definiti ed imposti (oltre che dimostrati dall’impresa) degli obblighi di servizio pubblico ed “il calcolo delle compensazioni de[bba] avvenire sulla base di parametri oggettivi fissati in via preventiva, e ciò al fine di evitare che le compensazioni comportino un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto alle imprese concorrenti”. A questo riguardo, è stato ribadito che “né la normativa europea né quella interna affermano che debba essere necessariamente e completamente ripianato l’eventuale disavanzo di esercizio”. Ciò onde evitare la concessione di illegittimi aiuti di Stato che falserebbero la concorrenza nel mercato interno dell’Unione Europea.
È stata, dunque, confermata l’infondatezza della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenze nn. 5043/2006; 4683 e 4684/09, n. 1405/2010), secondo la quale le imprese di trasporto affidatarie di servizi di tpl in concessione avessero diritto a ricevere compensazioni per tali servizi, ulteriori rispetto ai contributi di esercizio ed ai finanziamenti pubblici già percepiti e dirette a ripianare in via retroattiva, sulla base di dati certi ricavati dalla contabilità della società, i relativi ripiani di esercizio, infondatezza che il Prof. Avv. Zunarelli ha sempre sostenuto nelle diverse controversie affidategli e che è stata peraltro ribadita anche dalla decisione della Commissione del 2 ottobre 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.33037 (2012/C) – Italia. Compensazione di Simet SpA per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003, che si riferisce proprio all’ultima delle summenzionate sentenze del Supremo Giudice Amministrativo.
La sentenza in oggetto ha, poi, confermato che i finanziamenti pubblici sono soggetti al limite delle risorse finanziarie annualmente disponibili ed impegnate, correlate alla provvista regionale, derivante a sua volta dalla assegnazione dal Fondo Nazionale.
Non è stata, invece, trattata la diversa questione concernente la netta diversità di regime, ai fini e per gli effetti del Reg. (CEE) n. 1191/69, c.m.i., fra imposizione di obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio pubblico.
(A cura dell’Ufficio di Bologna – Prof. Avv. Stefano Zunarelli e Dipartimento Antitrust, Concorrenza e aiuti di Stato – 051 2750020)