Con sentenza n. 1194/12 il Tribunale di Trieste, in una lite in cui lo Studio ha patrocinato il subvettore, si è occupata di una vertenza insorta in relazione ad un trasporto di merci dall’Italia all’estero. Il mittente aveva in effetti incaricato uno spedizioniere della organizzazione del trasporto (si trattava di merci pericolose caricate in fusti); questi l’aveva affidato ad una impresa di trasporto la quale ne aveva commissionato il primo segmento (un trasporto ferroviario dalla località di presa in consegna sino al porto d’imbarco) a subvettore. Giunte le merci presso il porto d’imbarco, si era riscontrata avaria.

Per l’esecuzione del trasporto, il primo vettore aveva messo a disposizione del mittente un container. Era stato lo stesso mittente a provvedere a caricare i fusti all’interno del contenitore e a rizzarli, per poi affidarlo, dopo averlo sigillato, al subvettore per il trasporto terrestre sino al porto d’imbarco.

In effetti, il trasporto del contenitore era avvenuto a condizioni FCL/FCL.

Come accennato, giunto il container al porto d’imbarco si era riscontrato il colaggio di parte delle sostanze trasportate, che aveva reso necessaria la bonifica del container e il tramacco della merce in altro container.

Lo spedizioniere, che aveva sostenuto i costi per tali operazioni, aveva evocato in giudizio il vettore, chiedendone la condanna al pagamento di quanto versato per lo svolgimento delle operazioni di bonifica e per il tramacco della merce, a titolo di responsabilità vettoriale. Il vettore si era costituito in giudizio, chiamando in causa il subvettore.

Questi si era difeso, obiettando il mancato conseguimento della prova della sua responsabilità, osservando che in caso di trasporto FCL/FCL non trova applicazione l’ordinaria presunzione di responsabilità vettoriale. Aveva aggiunto inoltre che, quand’anche si fosse potuta reputare conseguita la prova costitutiva della sua responsabilità vettoriale, si sarebbe nondimeno altresì dovuto reputare raggiunta, ad opera del vettore, la prova liberatoria, essendo stato dimostrato che l’avaria al carico era da imputarsi al mittente, che si era occupato della caricazione della merce nel container.

Il Tribunale, attesa la peculiare modalità di trasporto a condizioni FCL ed in accoglimento delle difese svolte dal subvettore, ha ritenuto che l’attore non avesse raggiunto la prova della responsabilità del vettore e del subvettore e, ritenendo che l’avaria fosse da imputarsi a fatto del mittente, ha rigettato le domande dell’attrice.

La decisione si segnala per aver fatto applicazione al trasporto terrestre di principi (concernenti gli effetti della pattuizione del trasporto a condizioni FCL sulla ripartizione dello onere probatorio) largamente applicati nel trasporto marittimo ma di scarsa diffusione nei trasporti retti dalla normativa generale in materia di trasporto contenuta nel codice civile.

(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – 0407600281)

 

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