La crisi del nostro sistema economico deve spingere le imprese a cercare nuovi orizzonti di sviluppo e soprattutto nuovi meccanismi commerciali che possano rinnovare lo stimolo ad investire senza timori.
Sotto questo profilo il franchising rappresenta senza dubbio un contratto che può assumere un ruolo importante nella definizione di nuovi assetti di collaborazione tra imprenditori.
Facciamo un breve passo indietro nel tempo.
L’origine del termine franchising deriva dal francese “franchise” (franchigia) che nel medio evo costituiva l’insieme dei privilegi che un sovrano aveva il potere di concedere. Molti di questi privilegi avevano carattere commerciale: l’esercizio di attività presso fiere e mercati, il diritto di svolgere attività di trasporto in determinate aree, ecc.
Nel corso degli ultimi due secoli questo concetto si manifestò in forme contrattuali sempre più sofisticate, sia in Europa che negli Stati Uniti. Fu proprio in quest’ultimo paese, dove il franchising assunse il ruolo di grande protagonista della crescita economica del secondo dopoguerra, che si consolidarono le basi dell’attuale filosofia contrattuale.
Il modello americano tornò quindi in Europa tra gli anni ‘60 e ’70, decisamente modernizzato nello spirito, trovando subito riscontro in Gran Bretagna ed in Francia.
In Italia le prime forme di franchising moderno risalgono al 1970, quando raccolsero consenso tra gli operatori della grande distribuzione.
Nel corso degli ultimi tre decenni il percorso di crescita del franchising italiano non è stato semplice, anche a causa della mancanza di un adeguato intervento del legislatore.
La prima legge italiana sul contratto di franchising, autarchicamente ribattezzato “Affiliazione Commerciale”, è la n. 129 del 6 maggio 2004 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”.
Che cos’è il Franchising
E’ opportuno ricordare brevemente cosa si intende per franchising, soprattutto per individuarne l’essenza giuridica.
Con questo termine si intende il contratto con il quale un soggetto, generalmente un’impresa, denominata franchisor o affiliante, concede ad un altro soggetto, denominato franchisee o affiliato, la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale (marchi, denominazioni, insegne, modelli di utilità, diritti d’autore, ecc.), in cambio di un corrispettivo in denaro (la royalty). Il contratto però non si ferma all’insieme di queste licenze d’uso, ma include necessariamente l’inserimento del franchisee in un sistema ideato dal franchisor e costituito da una pluralità di affiliati equamente distribuita sul territorio, con lo scopo di commercializzare beni e servizi.
Dopo di che il rapporto con il franchisee dovrà essere impostato su un piano lealtà fermo restando il diritto di esercitare il giusto controllo.
Il punto focale di questo “sistema” è rappresentato dal cosiddetto know how, ossia dal patrimonio di esperienze e conoscenze maturate nel tempo dal franchisor sullo specifico modello produttivo offerto al franchisee e sulla collaudata efficacia del sistema stesso.
In sostanza, per poter accedere al contratto di franchising, l’affiliante deve aver messo a punto un innovativo sistema di vendita di beni o servizi e deve averlo sperimentato in proprio per un certo tempo, al fine di dimostrare al potenziale affiliato i vantaggi che possono essere conseguiti. Inoltre deve garantire all’affiliato un’adeguata consulenza per consentirgli di superare senza incertezze ed imprevisti i primi mesi successivi all’avvio dell’attività. Questi sono i cardini del contratto di franchising.
La giurisprudenza italiana non ha ancora elaborato un corpo di principi di riferimento per dare uniformità al regolamento di interessi previsto dal contratto, tuttavia con alcune recenti sentenze è stato ribadito l’ineludibile punto di partenza di un contratto di franchising: l’esistenza di un preesistente know how collaudato sul progetto: “E’ risultato insomma che al momento della stipula del contratto, lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi “trainanti” il (….) è stato affiliato ad una rete in allora inesistente (omissis).
Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all’equilibrio di interessi perseguito con il contratto – quello di far entrare il (..) in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell’affiliante, consentendogli altresì I’uso del marchio e segni distintivi dell’ affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c.” Tribunale di Venezia, n. 2147 del 5/6/2009.
Le opportunità
Nonostante la notevole crescita di iniziative imprenditoriali in franchising negli ultimi 15-20 anni, in Italia questo contratto non ha mai ottenuto il successo che merita. Le responsabilità devono essere individuare nella condotta di molte imprese che hanno visto in questo contratto un’opportunità per scaricare sulla rete di affiliati il rischio d’impresa, trattenendo per sé solo i vantaggi economici. Le attività venivano infatti avviate con brevi progetti pilota e venivano subito proposte come franchising di successo, senza fornire idonee prove ai potenziali franchisee spesso attirati dalla suggestione di marchi moderni ed innovativi. Prima dell’avvento della legge del 2004, peraltro ancora incompleta sotto molti importanti profili di garanzia, i contratti erano liberamente strutturati dai franchisor con l’unica preoccupazione di sottoporre i franchisee ad un severissimo controllo, garantendosi così le iniziative di spesa da imporre alla propria rete, indipendentemente dai risultati conseguiti dai singoli.
L’intervento del legislatore ha posto alcuni limiti a questa politica scellerata ed ha iniziato ad imprimere un indirizzo virtuoso a questo modello economico.
Tuttavia il cammino del franchising verso la consacrazione di contratto concepito per favorire uno sviluppo condiviso non si è ancora concluso e questo momento di stallo del mercato può rappresentare un’occasione per rivalutarne in questo senso l’immagine.
Sono necessari però alcuni interventi sulla contrattualistica di base, per ridare vigore ad un progetto estremamente attuale.
Gli obiettivi
La corsa ai facili e rapidi profitti che molti franchisor hanno pensato di ottenere grazie all’abuso di questo strumento deve essere ridimensionata. Il cammino per un franchising di successo deve passare attraverso una rigorosa fase di start up in proprio da parte del futuro franchisor. Tale fase deve attuare in concreto il modello di produzione che dovrà essere tradotta in una più ampia rete sul territorio.
Il rischio d’impresa deve essere assorbito e superato in proprio dal franchisor, con la possibilità di dimostrare concretamente il conseguimento di risultati importanti, da parte del franchisor sulle procedure e sull’uso che verrà fatto del sistema nel suo complesso da parte del franchisee. Allo stesso tempo il rapporto economico dovrà essere il più possibile trasparente. Nella fase precontrattuale dovrà essere documentata seriamente l’esperienza ed i risultati conseguiti in concreto dal franchisor, con sanzioni precise in caso di inadempimento.
E’ importante che l’imposizione al franchisee di allestimenti, arredi, numero di dipendenti, attrezzature ecc. non diventi per il franchisor l’occasione per generare profitti occulti. Questa strategia porta a gravare il franchisee, spesso spinto ad impegnarsi con istituti di credito pur di avviare la propria attività, di costi ingiustificati che finiscono per non essere più in linea con il piano industriale originario ed il più delle volte portano gli affiliati a soccombere nell’arco dei primi due o tre anni per l’incapacità di superare il break even finanziario. La legge 129/04 ha implicitamente previsto questo aspetto all’art. 3: “la durata del contratto deve garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento”, tuttavia il minimo di legge è stato fissato a tre anni, troppo pochi per raccogliere i frutti di un investimento mai inferiore ai 300.000 Euro.
Il contratto dovrebbe poi prevedere maggiori forme di collaborazione tra le parti, dato che la diffusione di un modello commerciale su di un territorio eterogeneo e sempre più esteso, può portare a riscontrare l’esigenza di introdurre nel contratto correttivi differenziati tra le diverse aree, dirette a sostenere la produttività di alcuni franchisee.
Insomma, il successo di un buon franchising si deve fondare su di un rapporto bilanciato, diretto a condividere i rischi ed i successi del sistema, salvaguardando nei limiti del possibile i franchisee virtuosi attraverso l’applicazione di royalties variabili o meccanismi di ammortizzazione, se giustificati da temporanei momenti di difficoltà nelle diverse aree del territorio. Per il franchisor preservare la continuità di una rete di affiliati, anche a costo di sacrificare una parte dei propri profitti, porta inevitabilmente a consolidare il valore e la forza complessiva del progetto nel lungo-medio termine.
Questo è il vero obbiettivo di chi intende affrontare un progetto di franchising ed è un principio sul quale fondare un percorso di ripresa solidale della nostra economia.
(A cura dell’ufficio di Milano – Avv. Leoniero Paolo Galleani 0239680538)