Lo Studio Zunarelli ha assistito vittoriosamente una società concessionaria del servizio di prevenzione degli inquinamenti e di pronto intervento antinquinamento di un importante porto pugliese, in un giudizio amministrativo destinato a costituire un precedente di grande interesse.
Questi i fatti all’origine della sentenza.
Lo scorso luglio l’Autorità Marittima, dopo aver aggiudicato alla cliente dello Studio una gara di rilevanza comunitaria per il servizio citato (per un valore superiore ai venti milioni di Euro), aveva annullato l’atto in forza del quale era stata stipulata la concessione, per presunta incongruenza del bando con la normativa comunitaria in tema di concessioni di servizi, in base ad alcuni rilievi della Corte dei Conti.
L‘Autorità Marittima aveva dunque motivato l’annullamento sull’asseritamente scarsa rilevanza data, tra i criteri di aggiudicazione, all’elemento del canone da corrispondere all’Amministrazione per la gestione del servizio.
Il T.A.R., con sentenza dell’8 novembre 2013, ha accolto il ricorso, condividendo pienamente il rilievo che, in base al Codice dei Contratti Pubblici (art. 32), nelle concessioni di servizi il canone da corrispondere in favore dell’Amministrazione non costituisce un elemento tipico del rapporto, tanto che tale Codice prevede che, al contrario, possa essere l’Amministrazione stessa a versare un corrispettivo al concessionario, finalizzato a riequilibrare eventuali diseconomie derivanti al concessionario dagli obblighi da questo assunti (quanto a investimenti, prezzi da praticare all’utenza, ecc.)
Invero, nelle concessioni di servizi vengono in rilievo una pluralità di elementi ulteriori, quali, come per il rapporto concessorio in esame: l’organizzazione del servizio; mezzi, attrezzature e materiali; piano di sviluppo e ammontare degli investimenti previsti, cioè elementi che influiscono non sul conto economico dell’Amministrazione ma sulla qualità del servizio, attenendo perciò alla preminente finalità istituzionale dell’Amministrazione stessa.
Oltre al motivo di ricorso già sintetizzato, peraltro, il TAR ha accolto un’ulteriore censura formulata. Nel caso in esame, l’Amministrazione aveva omesso del tutto di effettuare un giudizio di comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità asseritamente violata, e quello privato, legato al legittimo affidamento di quest’ultimo in ordine al rispetto della stipulazione e della durata della concessione.
Per tali ragioni, il T.A.R ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento dell’Amministrazione, assicurando una rapida ed efficiente risposta all’esigenza di giustizia manifestata con l’impugnazione.
A cura della sede di Bologna – Avv. Andrea Giardini e Avv. Chiara Iannizzotto (051 2750020).