La notizia, diffusa lo scorso 23 novembre dal Sole 24 Ore, della scoperta di una maxi truffa alle assicurazioni automobilistiche e dello smantellamento –ad opera della Procura di Nola– di quella che l’autorevole testata definiva un’industria perfettamente efficiente specializzata nelle truffe assicurative (di cui avrebbero fatto parte oltre 400 indagati, tra cui 62 medici e 12 avvocati), assieme alle indiscrezioni, raccolte dal Sole 24 Ore, circa la probabile apertura di un nuovo filone giudiziario, a latere di quest’inchiesta, sul ruolo dei giudici di pace nella liquidazione dei falsi sinistri, concorre a spiegare il senso dell’iniziativa del Governo, che, mediante alcune disposizioni contenute nel DL “Destinazione Italia” (n.145-2013), ha introdotto incisive novità, già attualmente in vigore, in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.
All’evidente scopo di arginare il fenomeno delle truffe assicurative, il Governo ha introdotto varie novità: alcune, come le limitazioni alla cessione a terzi del credito risarcitorio derivante dal sinistro, possono apparire marginali; altre potrebbero apparire curiose, se il riferito fenomeno criminoso non avesse una portata tanto vasta: è il caso della norma che stabilisce la possibilità di avvalersi, nel giudizio civile volto ad ottenere il risarcimento del danno, soltanto della deposizione dei testimoni identificati sul luogo dell’incidente e nominativamente indicati nella denuncia di sinistro (salvo non siano identificati in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente), e che al contempo impone ai Giudici di verificare, nel corso del giudizio, la “eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale” e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in ipotesi di “ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni”.
Ma le vere novità che il DL introduce in tema di RC da circolazione di veicoli e natanti sono altre: esso prevede infatti che il danneggiato è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente (e non più, com’era stabilito in precedenza, anche solo visivamente) accertata l’esistenza della lesione; che alle assicurazioni sia attribuita la facoltà di sostituire al risarcimento per equivalente, a certe condizioni, il risarcimento in forma specifica dei danni a cose e, soprattutto, che il danneggiato decade dal diritto al risarcimento laddove (in riforma di quanto attualmente previsto dall’art. 2947 c.c.) «la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».
Queste novità hanno generato un acceso dibattito tra gli operatori, animato dal timore che tali misure, nel tentativo di arginare le truffe assicurative, possano invece tradursi in ultima analisi in un danno ai diritti della persona.
Appare infatti concreto il rischio che, in ragione della modifica dell’art. 2947 c.c., i diritti risarcitori (si pensi in primo luogo a quelli di natura patrimoniale e non patrimoniale cagionati dalla perdita di un congiunto, o ai danni diretti alla salute) possano andare estinti laddove si verifichi la tutt’altro che improbabile eventualità che il danneggiato, nei mesi immediatamente successivi al sinistro – ossia proprio nel momento in cui questi è più soperchiamente sopraffatto da preoccupazioni ben più gravi che correre dall’avvocato –, ometta di attivarsi per farli valere.
La decadenza trimestrale appare dunque una misura di singolare (e per certi versi incomprensibile) severità, suscettibile di colpire in special modo le fasce deboli della società, quelle che, seppur esposte al pari delle altre ai rischi della circolazione, godono, per ragioni socioeconomiche, di un meno ampio accesso alla tutela legale, necessaria per assicurare il pieno godimento dei propri diritti ed evitare ostacoli quale quello rappresentato dalla norma in commento.
Mentre gli emendamenti che vengono in queste ore proposti al testo (che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 21 febbraio) accendono ulteriormente il dibattito, suscitando nuovi dubbi circa la legittimità costituzionale delle relative disposizioni, il vademecum dell’automobilista (e del diportista!) si arricchisce di due nuove regole, per l’ipotesi di sinistro: l’immediata identificazione degli eventuali testimoni, e la loro indicazione nella denuncia all’assicurazione, e la formulazione di richiesta risarcitoria non oltre il terzo mese dalla data del sinistro.
Se queste nuove regole sopravvivranno alla conversione, oppure saranno modificate, ve ne daremo notizia nei prossimi numeri del notiziario.
(Avv. Alberto Pasino – 040 7600281)