Dal punto di vista normativo, in relazione alla disciplina fiscale albanese è fondamentale citare due disposizioni, entrambe d’importanza centrale all’interno del quadro legislativo vigente in materia: la Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 sulle imposte sul reddito, entrata in vigore il 21 gennaio 1999, nonché la Convenzione bilaterale del 12 dicembre 1994, stipulata tra Italia e Albania allo scopo di evitare la doppia imposizione, principalmente con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio ed eludere l’evasione fiscale.
In via generale, la nuova disciplina dettata dalla Legge n. 8438 del 1998 mira a regolare a fondo le imposte nazionali primarie costituenti parte essenziale del gettito fiscale della Repubblica, focalizzandosi, in modo particolare, sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonché sull’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, per quanto riguarda la tassazione sulle persone fisiche, la suddetta normativa si applica indistintamente a tutte le persone fisiche, residenti e non. Tuttavia, mentre i soggetti residenti sono tassati sulla base dei loro redditi complessivi, i non residenti sono, invece, obbligati solo per il reddito dagli stessi generato in Albania. Da gennaio 2008, a seguito dell’entrata in vigore della nuova riforma fiscale, si è deciso di abolire i vari scaglioni di reddito prima esistenti, introducendo una cosiddetta “flatTax”. Pertanto, alla tassazione sui redditi, sia personali che societari, si applica, ad oggi, un’aliquota unica del 10% e non più progressiva (dal 5% al 30%) come accadeva in precedenza.
La sopracitata disposizione ha, inoltre, modificato profondamente la prima disposizione regolante la materia delle imposte sul reddito delle persone giuridiche che esercitano attività economica in terra albanese. Sulla base del criterio della territorialità risultano tassate, in via generale, su tutte le fonti di reddito (anche se prodotto all’estero), sia le persone giuridiche residenti in Albania sia quelle non residenti, anche se, ovviamente, solo con riferimento ai redditi ivi prodotti. L’aliquota d’imposta è, come già in precedenza accennato, pari al 10%, anche se sono previste per le piccole imprese, diverse esenzioni fiscali. Infine, è importante ricordare che nel 2009, il governo albanese ha, inoltre, varato un regime di tassazione semplificato con considerevoli agevolazioni per le società che investono in importanti progetti infrastrutturali o nel settore energetico.
Per quanto riguarda le imposte indirette, la principale è l’IVA, entrata in vigore nel luglio del 1996 con legge n. 7928 del 27 aprile 1995. L’aliquota ordinaria è pari al 20% ad eccezione dell’aliquota applicata alla fornitura di medicinali e di servizi sanitari ridotta al 10%.
Le accise si applicano solo a pochi prodotti, in particolare ricordiamo il tabacco ed i suoi derivati, i derivati del petrolio, le bevande alcoliche e analcoliche, il caffè, nonché i profumi e i deodoranti.
(A cura dell’Ufficio di Bologna – Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)