Con sentenza del 19 maggio scorso il Tribunale di Trieste ha respinto le domande di una casa di spedizioni che pretendeva, seppur incaricata da altro spedizioniere, la rifusione dell’IVA all’importazione da parte della società importatrice delle merci.
Nel caso di specie la società importatrice aveva incaricato la casa di spedizioni Alfa di curare le operazioni di importazione di merci provenienti dalla Turchia. La casa di spedizioni Alfa di sua iniziativa, e in assenza di qualsivoglia istruzione e autorizzazione in tal senso, incaricava a sua volta la casa di spedizioni Beta. Quest’ultima provvedeva a sdoganare la merce e a corrispondere i relativi diritti di confine, senza aver ottenuto alcuna provvista da parte della sua mandante Alfa. Per tale motivo, dopo aver tentato invano di ottenere il rimborso dalla mandante Alfa, Beta agiva direttamente nei confronti della società importatrice, al fine di ottenere la ripetizione dell’IVA all’importazione anticipata alla dogana.
Il Tribunale di Trieste ha aderito alla tesi della società importatrice, secondo la quale, in difetto di un rapporto diretto tra quest’ultima e la casa di spedizioni che ha materialmente curato le operazioni di sdoganamento delle merci, la seconda non ha alcun diritto di agire direttamente nei confronti dell’importatrice, ancorché non abbia ricevuto alcuna provvista da parte della propria mandante.
In difetto infatti di un rapporto diretto fra la casa di spedizioni Beta e la società importatrice, le vicende intercorse fra la prima e la casa di spedizioni Alfa avrebbero potuto rilevare solo nei limiti in cui fosse stato provato l’incarico attribuito dalla società importatrice alla casa di spedizioni Alfa di reperire, nella casa di spedizioni Beta, lo spedizioniere al quale attribuire lo svolgimento dell’incarico nel proprio interesse.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale triestino è infatti risultato pacifico che le operazioni doganali erano state affidate dalla casa di spedizioni Alfa alla società Beta, in assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte della società importatrice.
Con il provvedimento in commento, il Tribunale ha fatto applicazione delle norme generali in tema di mandato alle quali il contratto di spedizione rimanda secondo cui la sostituzione del mandatario è possibile solo qualora sia stata autorizzata dal mandante o si sia resa necessaria in relazione alla natura dell’incarico.
La decisione si segnala perché espone gli spedizionieri, che abbiano ricevuto incarico da altri spedizionieri, al rischio di non vedersi rifuse le somme anticipate alla dogana per l’importazione di merci, in assenza di un espresso mandato in tal senso dall’importatore / esportatore, pur avendo agito nell’interesse di quest’ultimo.
Ed infatti la circostanza che l’importatore/esportatore abbia tratto vantaggio dall’attività dello spedizioniere che ha pagato per suo conto i diritti di confine non è sufficiente a legittimare l’azione diretta nei suoi confronti.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi – 0407600281)